DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 - Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili. (Deliberazione n. 286/05/CONS)

L'AUTORITA'

nella riunione di Consiglio del 19 luglio 2005

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art.

12, comma 6, dello stesso, che consente all'Autorita' di adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari; Vista la raccomandazione della Commissione europea n. C (2003) 497 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04; Vista la delibera n. 399/02/CONS, recante «Linee guida per la contabilita' a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003; Vista la delibera n. 47/03/CONS, recante «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003; Vista la delibera n. 465/04/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005; Vista la proposta del dipartimento regolamentazione; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sullo schema di provvedimento, pervenuto in data 14 luglio 2005; Considerato quanto segue

A. Il procedimento.

  1. L'Autorita', valutata la possibile sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito codice) («In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4»), nella riunione del Consiglio del 22 giugno 2005, ha disposto, su proposta del Dipartimento regolamentazione, l'avvio di un «Procedimento per l'adozione di un eventuale provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali originate dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili degli operatori».

    Facendo seguito a tale decisione, in data 24 giugno 2005, l'Autorita' ha notificato l'avvio del procedimento agli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.a. (Telecom Italia), Tim Italia S.p.a. (TIM), Vodafone Omnitel NV (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Wind).

    L'Autorita', considerato il carattere di urgenza della procedura cautelare, ha richiesto ai soggetti interessati di far pervenire, entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento, le loro memorie, con particolare riguardo alla possibile adozione delle misure di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche.

    Sono pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate dagli operatori Tim (30 giugno 2005) Vodafone (30 giugno 2005), Wind (29 giugno 2005), H3G (28 giugno 2005) e Telecom Italia (1° luglio 2005).

    L'Autorita' ha altresi' convocato in audizione, in data 5 luglio 2005, su loro espressa richiesta, gli operatori Tim, Vodafone, Wind, H3G, nonche' le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Assortenti, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori. Gli operatori suindicati e le associazioni Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori ed Adoc hanno partecipato all'audizione.

    Lo schema di provvedimento, come approvato dal consiglio dell'Autorita' in data 6 luglio 2005, e' stato trasmesso in data 8 luglio 2005 all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l'acquisizione di un parere, in considerazione del fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela della concorrenza. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' in data 14 luglio 2005.

    B. Il quadro regolamentare di riferimento.

  2. L'Autorita', con la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, aveva fissato, a partire dal 1° giugno 2003, il prezzo massimo di terminazione degli operatori TIM e Vodafone al valore di 14,95 centesimi di euro al minuto. Nell'ambito di tale delibera l'Autorita' aveva altresi' ritenuto ragionevole una riduzione programmata di tale prezzo di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l'anno al lordo dell'inflazione. L'effettiva applicazione delle riduzioni era subordinata al perfezionamento del sistema di contabilita' a costi incrementali ed alla revisione degli obblighi regolamentari, in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile, conseguenti all'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui al nuovo quadro regolamentare. In particolare, la ragionevolezza di tale riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili incrementi di efficienza degli operatori di rete mobile come rilevati dall'analisi dei dati pubblici di bilancio per gli anni 1999-2001. Successivamente alla decisione di cui alla delibera n. 47/03/CONS, l'Autorita' ha completato la verifica delle contabilita' regolatorie degli operatori TIM e Vodafone dell'anno 2001 ed ha esaminato le contabilita' regolatorie degli anni 2002 e 2003. L'ipotesi di una riduzione del 10% annuo per gli anni 2004-2005 e' risultata nella media confermata dall'analisi dei dati contabili sopra indicati. L'introduzione del nuovo quadro regolamentare comunitario, con i relativi adempimenti (v. infra n. 18), ha poi tuttavia ritardato un possibile intervento dell'Autorita' volto a rendere effettive le riduzioni previste nella predetta delibera.

  3. Con la successiva delibera n. 465/04/CONS, l'Autorita' ha disposto l'avvio di una consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti, e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. Con tale provvedimento, l'Autorita' ha quindi avviato il processo di analisi del mercato interessato secondo quanto previsto all'art. 19 del codice, per quanto attiene all'analisi del mercato rilevante, e dagli articoli 44 e 45 per cio' che riguarda l'imposizione, la modifica e la revoca degli obblighi nei confronti delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello stesso codice, la proposta di provvedimento dell'Autorita' e' stata sottoposta ad una consultazione pubblica, avviata con la pubblicazione della delibera.

  4. La delibera n. 465/04/CONS delinea una serie di orientamenti relativi all'adozione di misure regolamentari ed obblighi ex-ante, di alcune delle quali era prevista l'applicazione a partire dal 1° giugno 2005. Gli orientamenti espressi nel provvedimento sono i seguenti

    a) in linea con quanto previsto dalla raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorita' ha individuato, per ogni rete mobile operante in Italia, ed indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS), un singolo mercato nazionale della terminazione vocale, suscettibile di regolamentazione ex ante, con riferimento al servizio di terminazione su rete mobile delle chiamate vocali originate sia da reti fisse sia da reti mobili; b) sulla base della definizione di mercato individuata, ciascun operatore di rete mobile (mobile network operator, MNO) risulta essere operatore dominante per la terminazione sulla propria rete, in quanto detiene il 100% di ciascun mercato rilevante. L'analisi ha inoltre evidenziato l'esistenza di elevate barriere all'ingresso (anche per l'impossibilita' di duplicare l'infrastruttura di terminazione verso gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di potenziali concorrenti. Relativamente all'andamento dei prezzi, nonostante l'intervento regolamentare, le tariffe di terminazione mobile in Italia risultano comprendere margini di extraprofitto. Alla luce di tali motivazioni...

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