DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2010, n. 98 - Legge regionale n. 57/1991, articolo 9-ter, comma 3. regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - Disposizioni in materia di finanza regionale, concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'art.

9-ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali) che dispone in ordine all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 9-ter stabilisce che l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed e' disciplinato con apposito regolamento regionale nel quale vengono fissati anche i criteri per il calcolo del corrispettivo che puo' essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2009 n. 0367/Pres. con il quale e' stato emanato il 'Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali';

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore di detto regolamento e della sua applicazione e' stata riscontrata la necessita' di apportare al medesimo alcune modifiche che ne amplino i soggetti fruitori non previsti nel testo vigente ma perseguenti finalita' in sintonia con la destinazione dei beni;

Considerato che lo schema di regolamento predisposto dalla competente struttura regionale e' stata inviato in diramazione a tutte le direzioni centrali interessate in data 6 maggio 2010;

Visto il testo definitivo dello schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta...

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