DECRETO 23 marzo 2011 - Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita'' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita'' alla guida del ciclomotore. (11A04186)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato codice della strada;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che prescrive l'integrazione del programma di formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori con almeno un'ora di lezione teorica volta all'acquisizione di «elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza», nonche' l'obbligo, dopo il controllo con esito favorevole delle cognizioni teoriche, di superare una prova pratica di guida, previa idonea attivita' di formazione;

Visto il comma 2 del citato art. 17 della legge n. 120 del 2010 che stabilisce l'obbligatorieta' della prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori a far data dal 19 gennaio 2011;

Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, posticipando i termini di applicabilita' delle disposizioni relative alla prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al 31 marzo 2011, dispone altresi' che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la predetta data, siano - tra l'altro - disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2011, Reg. 2, foglio 67, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 1- quater della legge n. 10 del 2011;

Visto inoltre il comma 3 del piu' volte citato art. 17 della legge n. 120 del 2010, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, «sono stabilite le modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica nonche' della relativa attivita' di formazione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, recante «Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003 recante «Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, n. 301

Ritenuto opportuno disciplinare la materia dei programmi dei corsi e delle procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la...

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