Il reato in generale: teoria della bipartizione e tesi tripartita
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 107-115 |
107
Capitolo 10
Reato in
senso for-
male
Reato in
senso
sostanziale
10
1Reato in senso formale
e in senso sostanziale
IL REATO IN GENERALE:
TEORIA DELLA BIPARTIZIONE
E TESI TRIPARTITA
Dal punto di vista formale, si considera reato ogni fatto umano al quale
l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale (ergastolo, re-
clusione, multa, arresto o ammenda).
A questo proposito, i reati si dividono in due categorie: delitti e contravvenzioni.
Nel nostro codice, ad esempio, il secondo libro (artt. 241-649) si occupa dei delitti,
mentre il libro terzo (artt. 650-734bis) disciplina le contravvenzioni.
La distinzione fra delitti e contravvenzioni si basa sul tipo di sanzione prevista:
- i delitti sono puniti con la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa; alla
reclusione è equiparata la reclusione militare (art. 37 c.p.m.p.);
- le contravvenzioni sono punite con la pena dell’arresto e dell’ammenda.
La pena di morte, originariamente inserita fra le pene previste per i delitti (art. 171, n. 1,
c.p.), è stata abolita anche dal diritto penale militare di guerra (L. 13-10-1994, n. 589).
La concezione formale, quindi, considera reato soltanto ciò che è previsto come
tale dal legislatore, ossia il fatto corrispondente alla previsione normativa.
A questa definizione se ne affianca un’altra (concezione sostanziale), se-
condo la quale è reato ogni fatto umano che contrasta con i fini dello
Stato e che esige una sanzione penale (Antolisei), cioè che contrasta con
le “norme di civiltà” o della “morale sociale” corrente. La nozione sostan-
ziale di reato presenta, però, due gravi inconvenienti:
- impedisce di sanzionare penalmente comportamenti che, pur non essendo
ancora avvertiti dalla collettività come antisociali, tuttavia sono offensivi di
beni collettivi di grande rilievo (ad esempio, l’ambiente o l’economia nazio-
nale) (Marinucci-Dolcini);
- si affida, nella definizione di ciò che è reato, a parametri di difficile verifi-
cabilità (morale sociale, norme di civiltà etc.).
Una felice sintesi di entrambe le nozioni (formale e sostanziale) è stata
effettuata dalla dottrina più recente, che ha optato per una definizione for-
male-sostanziale di reato, affermando che è reato ogni comportamento
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