DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita'' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell''elenco dei formatori per la mediazione, nonche'' l''approvazione delle indennita'' spettanti agli organismi, ai sensi dell''articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «Ministero»: il Ministero della giustizia;

  2. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

  3. «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

  4. «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

  5. «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

  6. «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

  7. «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;

  8. «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

  9. «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;

  10. «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

  11. «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di formazione dei mediatori;

  12. «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;

  13. «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneita' dell'attivita' svolta dagli enti di formazione;

  14. «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

  15. «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

  16. «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

  17. «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    ― Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri.):

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    .

    ― Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell'articolo 60

    della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.):

    Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori). ― 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

    2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del

    Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del

    Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio

    2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

    206, e successive modificazioni.

    3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo

    17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.

    4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal

    Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

    5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

    6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    .

    Note all'art. 1:

    - Per i riferimenti del d.lgs. n. 28 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

    Capo I

    Disposizioni generali

    Art. 2

    Oggetto

    1. Il presente decreto disciplina:

  18. l'istituzione del registro presso il Ministero;

  19. i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

  20. l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

  21. i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

  22. l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

    Capo II

    Registro degli organismi

    Art. 3

    Registro

    1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

    2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli...

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