Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata .

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante ´Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002 recante ´Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministriª e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª, ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002, recante ´Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazioneª, del 18 dicembre 2003, recante ´Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004ª e del 19 dicembre 2003, recante ´Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioniª;

Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante ´Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Lettaª;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione e finalita' della banca di dati

  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata ´Opportunita' Territoriali di Investimentoª.

  2. Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attivita' produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini.

  3. La finalita' della banca di dati e' la promozione di opportunita' di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.

  4. La banca di dati informatica e' uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: ´Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziataª.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 della

    Costituzione:

    ´Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri

    dirige la politica generale del Governo e ne e'

    responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed

    amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei

    Ministri.

    I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti

    del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti

    dei loro dicasteri.

    La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del

    Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e

    l'organizzazione dei Ministeri.ª.

    ´Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo

    disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon

    andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.

    Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere

    di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie

    dei funzionari.ª.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ´Disciplina

    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

    del Consiglio dei Ministri.ª.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:

    ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni

    sulla organizzazione dei ministeri.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:

    ´Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a

    norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, e

    disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri.

    - Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto

    legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

    protezione dei dati personali), e' il seguente:

    ´Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti

    effettuati da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del

    presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi

    gli enti pubblici economici.

  5. Qualunque trattamento di dati personali da parte di

    soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento

    delle funzioni istituzionali.

  6. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i

    presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche

    in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla

    legge e dai regolamenti.

  7. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli

    esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari

    pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il

    consenso dell'interessato.

  8. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in

    tema di comunicazione e diffusioneª.

    ´Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati

    diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il

    trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante

    dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'

    consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18,

    comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di

    regolamento che lo preveda espressamente.

  9. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad

    altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da

    una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale

    norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque

    necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e

    puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui

    all'art. 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa

    determinazione ivi indicata.

  10. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a

    privati o a enti pubblici economici e la diffusione da

    parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente

    quando sono previste da una norma di legge o di

    regolamento.ª.

    Art. 2.

    Alimentazione della banca di dati

  11. Il Dipartimento elabora i dati statistici sulla realta' socio-economica dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonche' di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.

  12. I dati relativi alle normative di incentivazione alle attivita' produttive...

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