Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata .
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante ´Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002 recante ´Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministriª e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª, ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002, recante ´Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazioneª, del 18 dicembre 2003, recante ´Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004ª e del 19 dicembre 2003, recante ´Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioniª;
Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante ´Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Lettaª;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione e finalita' della banca di dati
-
E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata ´Opportunita' Territoriali di Investimentoª.
-
Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attivita' produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini.
-
La finalita' della banca di dati e' la promozione di opportunita' di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.
-
La banca di dati informatica e' uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: ´Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziataª.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 della
Costituzione:
´Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.ª.
´Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.ª.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ´Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.ª.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni
sulla organizzazione dei ministeri.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
´Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, e
disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
- Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), e' il seguente:
´Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del
presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici.
-
Qualunque trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
-
Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla
legge e dai regolamenti.
-
Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
-
Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in
tema di comunicazione e diffusioneª.
´Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'
consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
-
La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'art. 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
-
La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.ª.
Art. 2.
Alimentazione della banca di dati
-
Il Dipartimento elabora i dati statistici sulla realta' socio-economica dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonche' di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.
-
I dati relativi alle normative di incentivazione alle attivita' produttive...
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