La tenuta del tipo contrattuale 'transazione' rispetto a fatti sopravvenuti

AutoreCamilla Ferrari
Pagine611-622
611
rivista di diritto privato Problemi delle professioni
4/2012
La tenuta del tipo contrattuale “transazione
rispetto a fatti sopravvenuti
di Camilla Ferrari
SOMMARIO: 1. I tratti rilevanti della vicenda. – 2. L’inecacia e l’invalidità della
transazione: (i) presupposizione; (ii) mancanza di causa; (iii) errore o dolo omissivo.
– 3. La dinamica di formazione dell’accordo transattivo. – 4. La tenuta pratica del
tipo contrattuale.
1. La disciplina speciale della transazione rende l’immagine di una gura con-
trattuale tendenzialmente impermeabile, più di altre, alle conseguenze di eventuali
patologie, coeve o sopravvenute alla conclusione dell’accordo1. E questo assunto
condiziona il rapporto con le norme di parte generale, tal che, per alcune ipotesi di
vizio, è esclusa, o resta dubbia, l’applicazione delle disposizioni comuni sul contrat-
to anche laddove gli artt. 1965 e seguenti cod. civ. non intervengono.
Se, in astratto, può dirsi con tutta evidenza che la stipulazione di un accordo
transattivo, pure quando non è novativo, segna una cesura rispetto alla preesistente
situazione incerta o litigiosa, l’analisi di una fattispecie concreta – oggetto di parere
pro veritate – ore l’occasione per eettuare una “prova di resistenza” del tipo din-
nanzi a doglianze che coinvolgono proli di fatto pregressi, contestuali o sopravve-
nuti alla fase di formazione del contratto.
Del resto, le regole codicistiche di parte speciale si limitano a considerare soprav-
venienze, per così dire, di diritto, ossia episodi perturbativi apprezzabili solamente in
virtù di una valutazione tecnico giuridica e, come tali, privi di consistenza fattuale:
con tutta evidenza, l’errore di diritto, ma pure la pretesa temeraria, l’illiceità del
contratto, il titolo nullo, la «cosa giudicata» rappresentano vicende legali.
I tratti essenziali del caso si possono riassumere nei seguenti termini. La (suppo-
sta) transazione esaminata riguarda, da un lato, una delle principali compagnie assi-
curative italiane e, in qualità di danneggiante, un cliente titolare di una polizza
“RCA Auto”, entrambi obbligati in solido al risarcimento dei danni subiti, in con-
seguenza di grave sinistro, dal “terzo trasportato” sulla vettura assicurata; dall’altro
1 L’assunto ha per la verità radici storiche ed è frutto di un atteggiamento radicato e diuso, denunciato nei
termini di un dogma della immutabilità o irrevocabilità della transazione da Gitti, L’oggetto della transazione,
Milano, 1999, in particolare 1 ss.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT