PROVVEDIMENTO 30 settembre 2010 - Modifica dei PP.DG 22 dicembre 2009 e 5 maggio 2010 d''iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio ...

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 22 dicembre 2009 e 5 maggio 2010 d'iscrizione al n. 60 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, con sede legale in con sede legale in Ferrara via Borgoleoni n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 00292740388, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Ferrara»;

Vista l'istanza del 2 luglio 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010, n. 94399.E con la quale il dott. Roncarati Carlo Alberto, nato a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 29 dicembre 1947, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, ha chiesto l'inserimento di quattro ulteriori unita' nell'elenco dei conciliatori (3 in via esclusiva e 1 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione...

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