La tentata valorizzazione costituzionale delle misure di sicurezza personali, tra ambigue svolte legislative e lo spettro della pericolosità sociale

AutoreAntonino Di Maio
Pagine4-11
421
Rivista penale 5/2018
Dottrina
LA TENTATA VALORIZZAZIONE
COSTITUZIONALE DELLE
MISURE DI SICUREZZA
PERSONALI, TRA AMBIGUE
SVOLTE LEGISLATIVE
E LO SPETTRO DELLA
PERICOLOSITÀ SOCIALE
di Antonino Di Maio
Abstract
Il tema delle misure di sicurezza è stato interessato da
una serie di interventi legislativi che hanno modif‌icato
vari aspetti del sistema del c.d. doppio binario. Dopo una
prima analisi storico-giuridica del contrastato rapporto
tra le esigenze di difesa sociale e l’affermazione di una
scienza penale orientata al rispetto dei principi costi-
tuzionali, il presente contributo approfondirà l’attuale
assetto di quelle misure di sicurezza personali che han-
no precedentemente suscitato una serie di perplessità
dogmatiche, legate al loro impiego in chiave prevalente-
mente segregazionista. In tal senso, l’esito di tale ricerca
comporterà un’analisi degli effetti della recente “Legge
Orlando” che, nelle intenzioni del legislatore italiano,
avrebbe dovuto delineare il recupero del f‌inalismo rie-
ducativo della pena ed una necessaria innovazione del
nebuloso concetto della pericolosità sociale.
The theme of security measures has been affected by
a series of legislative interventions that have modif‌ied
various aspects of the c.d. system of double binary. After
an initial historical-juridical analysis of the contrasted
relationship between the needs of social defense and the
aff‌irmation of a criminal science oriented to the respect
of constitutional principles, this contribution will deepen
the current structure of those personal security measures
that have previously provoked a series of dogmatic per-
plexities, linked to their employment in a mainly segre-
gationist key. In this sense, the outcome of this research
will involve an analysis of the effects of the recent “Law
Orlando” which, in the intentions of the italian legislator,
should outline the recovery of the rehabilitative f‌inalism
of the punishment and a necessary innovation of the ne-
bulous concept of social riskiness.
SOMMARIO
1. Le origini delle misure di sicurezza, dal Codice Rocco del
1930 f‌ino all’emanazione della Carta Costituzionale. La diff‌i-
cile compatibilità della nebulosa categoria della pericolosità
sociale con il f‌inalismo rieducativo della pena. 2. L’erosione
del modello segregazionista, tra coraggiose svolte giurispru-
denziali e ridondanti intermezzi legislativi. 3. Le osservazioni
ermeneutiche della Consulta, alla luce dell’evoluzione del c.d.
diritto vivente e delle più recenti innovazioni legislative ri-
guardanti il progressivo superamento degli ospedali psichia-
trici giudiziari pref‌igurato dalla L. 30 maggio 2014, n. 81. 4.
Il dibattito parlamentare successivo alle critiche mosse dalla
Corte costituzionale: dall’art. 7, primo comma, lett. b, D.D.L.
n. 2067 alla sintesi programmatica emersa dal tavolo tecni-
co degli Stati generali. 5. La recente “Riforma Orlando”: un
lodevole tentativo di risolvere tale impasse giuridica o un cla-
moroso offside del legislatore?; 5.1) Segue: il nodo irrisolto
di una reale trasformazione delle misure di sicurezza perso-
nali detentive nel quadro di una prospettiva risocializzante.
L’anacronistico ricorso alla colonia agricola ed alla casa
di lavoro. 5.2) Segue: La mancata adesione dell’assegna-
zione alla casa di cura e custodia al modello della risocia-
lizzazione/terapia. 5.3) Segue: la trasformazione degli OPG
in REMS, una “truffa delle etichette” o la reale evoluzione
in senso terapeutico dell’istituto?. 5.4) Segue: l’occasione
perduta di un impiego razionale delle misure di sicurezza
non detentive: il caso emblematico della libertà vigilata. 6.
Conclusioni.
1. Le origini delle misure di sicurezza, dal Codice Roc-
co del 1930 f‌ino all’emanazione della Carta Costituzio-
nale. La diff‌icile compatibilità della nebulosa categoria
della pericolosità sociale con il f‌inalismo rieducativo
della pena
La nascita delle misure di sicurezza fu motivata da una
prima fase di declino della Scuola Classica, che determinò
la mancata tutela della collettività da parte dell’ordina-
mento penale (1).
Secondo tale concezione teorica, il fenomeno della cri-
minalità poteva essere contrastato mediante l’irrogazione
della pena, espressione di un sistema punitivo fondato
su istanze di prevenzione generale e sul libero arbitrio
dell’individuo.
In tal senso, l’imputato, dotato di piena capacità di
autodeterminarsi, doveva rispondere in quanto soggetto
colpevole, e la commissione del fatto di reato imponeva

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT