La tensione fra teoria e prassi nell' analisi politico-giuridica della laicità dello Stato

AutorePaolo Stefani
Pagine111-139

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@4.1 La necessità di non scindere l'analisi politica da quella giuridica nella ricostruzione del concetto di laicità

Tutto quanto abbiamo sostenuto nella precedente parte di questo lavoro ha un unico obiettivo: quello di cercare di delineare, in maniera sistematica1 , le dimensioni ed i caratteri fondanti di un principio, quale quello della laicità dello Stato, cercando di coglierlo nelle correnti di pensiero filosofico e Page 112 politico, che si sono avvicendate, completandosi e compiendosi, nell' elaborazione della teoria dello Stato moderno e laico.

Ci siamo sforzati di cogliere quelle che sono le caratterizzazioni peculiari, i connotati, le dimensioni di un principio che è, a nostro giudizio, un principio dinamico, perché capace di adattarsi alle mutevoli istanze della società degli uomini, sempre in continua evoluzione, ma dotato di caratteri 'ideali' assoluti, che sono in grado di informare di sé tutto l'essere politico e giuridico dello Stato.

Siamo, dunque, consapevoli che ciò di cui stiamo occupandoci concerne uno dei problemi più complessi, ma nello stesso tempo più vitali, della scienza giuridica: quello dell' elaborazione teorica di un principio giuridico.

Occorre comprendere il motivo che ha indotto parte autorevole della dottrina ecclesiasticistica a definire la laicità, dal punto di vista giuridico, un principio inutile, cioè non utile, perché trattasi di un concetto filosofico e politico, quindi metagiuridico, estraneo alla scienza giuridica2.

Siamo convinti che la laicità sia un concetto tutt'altro che inutile giuridicamente, anzi crediamo che sia uno dei principi indispensabili alla creazione di una società giusta e stabile, fondata sulla pacifica convivenza degli individui umani. Uno strumento, cioè, indispensabile alla creazione di condizioni Page 113 sociali, per le quali tutti possano sentirsi accettati, senza alcuna distinzione, che non sia quella dettata dalla loro autonoma capacità di determinars3, e nella quale tutti i cittadini sono "liberi in quanto riconoscono a se stessi e si riconoscono reciprocamente, il potere morale di concepire il bene"4.

La posizione che abbiamo in precedenza osservato parte da una considerazione di fondo: occorrerebbe "distinguere fra una laicità in senso politico e una laicità in senso giuridico con Page 114 contenuto rispettivo del tutto diverso". È una posizione rispettabile, ma altresì non condivisibile, posto che "le interferenze o addirittura le compenetrazioni di concetti fra politica e diritto sono tanto inevitabili, specie in un campo come il nostro - vorremmo sottolinearlo -, che l'uso del termine in senso politico o in quello giuridico non farebbe che aumentare ancor più la confusione e le ambiguità in un terreno già fertile di equivoci"5.

In buona sostanza l' ecclesiastici sta dovrà arrendersi al fatto che, nell' esegesi dei concetti giuridici fondamentali della materia, l'analisi esclusivamente giuridica risulterà sempre sterile6.

Le forti compenetrazioni fra filosofia politica e diritto sono la prova evidente che il tentativo di costruire il principio di laicità deve prendere quale punto di partenza non la realtà esistente né, tanto meno, un ordinamento giuridico dato. E, infatti, un principio che esula dall'analisi della realtà storica contingente, ma, se colto nella sua formazione politica e culturale, è in grado di adattarsi a questa, senza per ciò stesso snaturarsi.

È stato osservato che, a questo punto, un giurista solleverebbe la propria incompetenza, posto che "tutto quanto è fuori dal campo del diritto non lo riguarda, che egli deve limitarsi Page 115 ad analizzare, sul piano del diritto positivo, solo le fattispecie giuridiche esistenti; poiché tutto il resto deve considerarsi su un piano metagiuridico o indifferente. Osservazione apparentemente corretta ma sterile"7, specialmente se riferita a concetti così delicati, come lo è a gran titolo la laicità dello Stato.

Qui ritorna, con una nuova e più autentica importanza, l'osservazione che abbiamo già fatto in precedenza, che riguarda la particolare sensibilità dell' ecclesiasticista nella comprensione di questi delicati principi8.

@4.2 Il rapporto tra valore laicità e principio giuridico costituzionale: la dimensione "positiva" della laicità

Quanto abbiamo sin qui affermato implica anche, e forse soprattutto, una preliminare considerazione di fondo. Lo Stato, prima ancora d'essere un'entità giuridicamente determinata, è, innanzi tutto , un' entità politica e sociologica, un principio di unità sociale. Questo conduce al fatto che l'analisi sui suoi caratteri fondamentali non può essere limitata al concetto kelseniano, cioè che "non esiste un concetto sociologico dello Page 116 Stato diverso dal suo ordinamento giuridico"9. Prima di essere un'unità giuridica, lo Stato è, attraverso il contratto di alienazione della sovranità da parte degli individui, un'unità politica. Solo questa crea l'unità giuridica10 .

Un' analisi, dunque, in chiave filosofico-politica11, che però era ed è finalizzata al tentativo di una concettualizzazione giuridica. È stato infatti sottolineato, autorevolmente, che alla costruzione dogmatica di un concetto giuridico si può ricorrere "solo quando questo termine sia contenuto o presupposto in norme di legge, delle quali sia prevista la possibile applicazione. Il che trova la sua conferma nel fatto che quanto più l' indagine Page 117 degli studiosi si sposta verso i maggiori problemi del diritto pubblico e dell' ordinamento giuridico in generale, tanto più essa perde il carattere giuridico giurisprudenziale e slitta verso il terreno della storia o della politica o della filosofia, sulla quale solo può aver luogo una adeguata soluzione di quei problemi" 12.

Siamo stati mossi dalla necessità, fortemente avvertita durante tutto il corso degli studi compiuti, di discernere elementi politici che possano aiutare a disegnare il principio di laicità dello Stato da un punto di vista giuridico 13 .

Questa caratterizzazione teoretico-scientifica della laicità statuale influisce in maniera decisiva, a nostro parere, sulla concettualizzazione del principio giuridico. Ed è su questa caratterizzazione che occorrerà costruire il concetto giuridico di laicità dello Stato. Infatti, è stato osservato che se si "volesse configurare - e non solo sul piano giuridico - uno Stato laico, in conformità alle dichiarazioni e alle aspettative", occorrerebbe, in un sistema a 'costituzione rigida', una dichiarazione a livello costituzionale formale, la rivalutazione della legislazione unilaterale dello Stato, ed un proporzionale abbandono della legislazione bilaterale. Criteri di legislazione, frutto di una precisa 'scelta politica', che rappresenterebbero la rivalutazione della funzione di unità politica dello Stato, che diversamente rendono la laicità "una parola priva di contenuto,Page 118 astrattamente valida, per le realtà più diverse, sempre in via di definizione"14.

La positivizzazione del principio, essenziale a connotare questo del "carattere giuridico-giurisprudenziale"15, nella legge fondamentale dello Stato, è necessaria per un motivo di fondo: il passaggio dallo "Stato di diritto allo Stato costituzionale" 16, erede anche questo della teoria del diritto naturale 17 , è direttamente collegata all' esigenza che la laicità sia oggetto del contratto costituzionale, limite e scopo giuridico del rapporto politico di sovranità tra individui e Stato.

Quello che è necessario affermare è che "l'evoluzione teorica di un principio che nasce come filosofico, e che si svolge nell' arco di tre secoli, si concretizza poi in norme che sono, soprattutto a livello costituzionale, la rappresentazione logico-formale di tali presupposti"18.

@4.3 Le peculiarità di metodo per l'analisi e lo studio della laicità quale principio giuridico

Vi sono certamente nel nostro lavoro alcune considerazioni che possono essere contestate. In particolare, si potrà sollevare l'obiezione secondo cui la metodologia utilizzata tende a costruire un principio di laicità, lontano dalla realtà socio-politica dello Stato italiano e del suo ordinamento giuridico. Page 119

Ciò è indubbiamente vero. Ma lo abbiamo fatto seguendo un'unica direzione: la laicità è, innanzitutto, un principio ideologico, un valore che attiene al dover essere dello Stato, creato in ambito filosofico-politico.

Quale principio o valore ideologico "ha, fin dal suo sorgere, aspetti metagiuridici talmente radicati da apparire difficilmente differenziabili"19. Ma quale "idea forza reale"20, essa tende alla sua attuazione, anche se, come tutte le ideologie, può subire relative applicazioni. In ogni caso essa è, e rimane, un valore da perseguire, un principio politico e giuridico che informa, o che deve informare, tutta la realtà sociale.

Quale principio ideologico, dunque, essa si riferisce ad una ideale realtà statuale, e, più precisamente, ad un ideale sistema di rapporti tra politica e religione. È una costante proiezione del dover essere dello Stato, giammai integralmente attuata, perché, com'è stato osservato, non è "possibile passare dall'essere al dover essere. Il dover essere può consistere in una speranza, in una prospettiva, in un'ideologia ... Il dover essere è il movimento di adeguamento all'essenza di un fenomeno che non è chiaro ancora nella sua sostanza"21.

Ma, occorre sottolinearlo, quale principio ideologico, la laicità esiste, sul piano teoretico, a prescindere dalla sua applicazione nella realtà politica e giuridica. È proprio il fascino Page 120 tutto peculiare ai principi ideologici. Vivono fuori della realtà storico-empirica, ma hanno, quale compito specifico, di "persuadere, cioè di dirigere l'azione"22. La loro caratterizzazione è quella di essere in costante tensione tra la purezza dell'idea e la loro fattuale applicazione23. Per questo motivo siamo partiti facendo riferimento ad un'idea laica prima ancora di poter parlare di principio di laicità.

In dottrina è stato osservato che nella costruzione di un...

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