Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2004, n.290

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte

del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia...

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