Misure temporanee di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria

AutoreEmanuele Cataldo
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1.5 Misure temporanee di aiuto di Stato a sostegno del-
l’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
economica e finanziaria
Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato un quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situa-
zione di crisi finanziaria ed economica; il 25 febbraio 2009 sono
stati, inoltre, introdotti alcuni adeguamenti tecnici. Il quadro di
riferimento fornisce agli Stati membri ulteriori possibilità nel
campo degli aiuti di Stato per contrastare gli effetti della stretta
creditizia sull’economia reale.
Esso introduce una serie di misure temporanee che consen-
tono agli Stati membri di affrontare le difficoltà eccezionali che
hanno registrato le imprese, ed in particolare le PMI, nell’ot-
tenere finanziamenti.
Le misure temporanee si basano sull’articolo 87, paragrafo
3, lettera b), del Trattato, a norma del quale la Commissione può
dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati
“a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno
Stato membro”. Gli Stati membri devono notificare i regimi che
contengono tali misure e, una volta approvati, possono concede-
re aiuti individuali senza notifica.
Condizioni:
Tutte le misure si applicano soltanto alle imprese che al 1°
luglio 2008 non erano in difficoltà.
Si possono applicare alle imprese che non erano in difficoltà
a quella data, ma che hanno cominciato ad esserlo successi-
vamente, a causa della crisi finanziaria ed economica globale.
Aiuti sotto forma di riduzione del tasso d’interesse per i pre-
stiti per investimenti connessi a prodotti che migliorano
considerevolmente la tutela ambientale.
Le PMI possono beneficiare di una riduzione del tasso
d’interesse del 50% che è applicabile per un periodo massimo di
due anni a partire dalla concessione del prestito. L’aiuto può essere
concesso solo per la produzione di prodotti che comportino un
adeguamento anticipato a futuri standard comunitari di prodotto,
non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale
o di prodotti che comportino il superamento di tali standard.

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