Sospensione temporanea della patente di guida a seguito di violazioni di norme di comportamento: profili sostanziali e procedurali
Autore | Francesco Campana |
Carica | Avvocato, foro di Piacenza |
Pagine | 1006-1008 |
1006
dott
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
SOSPENSIONE TEMPORANEA
DELLA PATENTE DI GUIDA
A SEGUITO DI VIOLAZIONI
DI NORME DI COMPORTA-
MENTO: PROFILI SOSTANZIALI
E PROCEDURALI
di Francesco Campana (*)
SOMMARIO
1. Profili sostanziali. 2. Profili procedurali. 3. Riflessioni
finali.
1. Profili sostanziali
L’art. 129 c.d.s. prevede che la sospensione della paten-
te di guida possa essere comminata a titolo di sanzione
amministrativa accessoria a seguito della violazione da
parte del titolare di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate dal titolo V del Codice della Strada.
Diversi sono i profili formali che, a pena di annullabili-
tà, il provvedimento di sospensione deve contenere.
In primo luogo, esso deve essere emanato necessaria-
mente dal Prefetto del luogo ove ha la residenza colui al
quale è stata contestata la condotta. Questo dato si dedu-
ce con estrema chiarezza dal disposto dell’art. 129, comma
III, che per l’appunto testualmente recita “la patente di
guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del tito-
lare”. Ciò significa che è inefficace - e quindi annullabile - il
verbale emesso da altro organo diverso dal Prefetto (p. es.
Polizia Municipale o Polizia Stradale), con il quale, oltre
a comminare la sanzione pecuniaria, viene determinata
anche quella accessoria della sospensione della patente
di guida.
A questo proposito, dicasi che un soggetto diverso dal
Prefetto, nel momento in cui ritenga sia stata commessa
una violazione, per cui è prevista come pena accessoria la
sospensione della patente, nemmeno può permettersi di
sequestrare detto documento, a meno che non sia stato ri-
scontrato che la condotta del titolare della stessa non inte-
gri un reato. In questo caso - ma solo in questo - gli agenti
accertatori, che agiscono in qualità di polizia giudiziaria
- e quindi nell’ambito del principio di cui agli artt. 13 e ss.
della Costituzione - devono ritirare il detto documento e
inviarlo, entro e non oltre cinque giorni, presso la Prefet-
tura del luogo ove è stato commesso l’illecito.
In secondo luogo, il provvedimento di sospensione, che
deve essere notificato al trasgressore entro e non oltre
90 giorni dall’avvenuta condotta, a pena di decadenza,
deve altresì contemplare, così come previsto dall’art. 201,
comma 1, c.d.s., le ragioni per cui la contestazione non è
stata immediata. La norma appena citata, infatti, indica
come regola generale che, qualora a parere di chi è ad-
detto all’accertamento venga integrata una condotta che
violi una norma di comportamento, questi debba conte-
starla immediatamente al trasgressore, a meno che non si
verifichi una delle circostanze previste nell’articolo 201,
comma 1 bis, c.d.s. Ma siccome tale elenco non è tassativo
ma solo esemplificativo, giurisprudenza pacifica ha affer-
mato che tale giustificazione basta che vi sia, non avendo
alcun rilievo il contenuto ed essendo la decisione della
contestuale consegna del verbale di contravvenzione una
scelta che spetta esclusivamente all’ufficio accertatore
(V. Cass. nn. 11971/03 e 15489/04). Ciò significa, in buona
sostanza, che, onde evitare che in sede di una eventuale
impugnazione vengano sollevati e accolti dei vizi forma-
li, al trasgressore, a cui non è stato fatta contestazione
immediata, dovranno essere recapitati due distinti ver-
bali: uno, proveniente dall’Ufficio di cui è dipendente il
materiale accertatore (p. es. Polizia Municipale o Polizia
Stradale), nel quale venga riferita qual è stata la norma
violata e qual è, per tale condotta, la sanzione pecuniaria;
l’altro, proveniente dalla Prefettura del luogo di residenza
del soggetto e sottoscritto dal Prefetto, nel quale, sempre
per la medesima violazione, venga comminata la pena
accessoria della sospensione della patente. In entrambi i
casi, peraltro, dovranno essere addotte le motivazioni del
perché non vi è stata la contestazione immediata
In ultima battuta, il Prefetto nel provvedimento di
sospensione medesimo deve precisare, nell’ambito di-
screzionale allo stesso concesso, quale sia il termine di
sospensione. Anche questo dato è facilmente desumibile
dalla lettura dell’art. 129, comma 1, c.d.s. che per l’appun-
to prescrive che “La patente di guida è sospesa per la du-
rata stabilita nel provvedimento (…)”. Un provvedimento
privo di tali requisiti sarebbe, dunque, annullabile per due
diverse ragioni. In primo luogo - circostanza desumibile
ictu oculi - per violazione dell’art. 129, comma 1, c.d.s., che,
come sopra detto, prevede che vi debba essere una precisa
quantificazione della sospensione. In secundis perché
l’insufficiente motivazione determinerebbe una violazione
di un principio cardine del diritto amministrativo, ossia
quello di motivazione del provvedimento amministrativo
di cui l’art. 3 della L. 241/90.
2. Profili procedurali
Il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 ha profondamente
modificato la disciplina processuale dell’impugnazione
delle sanzioni amministrative, precedentemente regolate
dagli artt. 22 e ss. della L. 689/81. A seguito dell’entrata in
vigore di questa norma, il procedimento giudiziale che si
va ad instaurare qualora venga impugnata una sanzione
amministrativa è regolata dalla disciplina del processo del
lavoro di cui artt. 409 e ss. del codice di procedura civile.
Fatto questo doveroso accenno, dicasi che - per quanto
è nostro interesse - l’impugnazione della sanzione ammini-
strativa (evidentemente da distinguersi dall’opposizione
ad una cartella esattoriale, che, infatti, è disciplinata da
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