DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.61 - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n .61 Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo p arziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1 997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal C EEP e dalla CES;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l 'articolo 2 e l'allegato A;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata n ella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e d el Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli a ffari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, p er le pari opportunita' e per la funzione pubblica;

E m a n a i l seguente decreto legislativo

Art. 1.

Definizioni 1 . Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo p arziale.

2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende a ) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, d ella legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario n ormale fissato dai contratti collettivi applicati; b ) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, c ui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella l ettera a); c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui l a riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale g iornaliero di lavoro; d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in r elazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno, m a limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; e ) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative s volte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e d entro il limite del tempo pieno.

3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu r appresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i c ontratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui a ll'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l 'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo n azionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si s volga secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d) del c omma 2, provvedendo a determinare le modalita' temporali di svolgimento della specifica p restazione lavorativa ad orario ridotto, nonche' le eventuali implicazioni di carattere r etributivo della stessa.

4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive m odificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei c ommi 2 e 3.

Art. 2.

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 1.

Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in f orma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1.

Il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione d ell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per t erritorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione d ello stesso.

Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei c ontratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' t enuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza a nnuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il r icorso al lavoro supplementare.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata d ella prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al g iorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui a ll'articolo 3, comma 7.

Art. 3.

Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche 1 . Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni s upplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, c omma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.

2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che i l datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce a ) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove l a determinazione e' effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale e ' comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale; b ) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata l avorativa; c ) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di ichiedere ad un l avoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.

In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto p revisto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso nella misura massima d el 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi n on superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il c onsenso del lavoratore interessato.

L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione d isciplinare, ne' integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facolta' p er i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale di maggiorazione s ull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro s upplementare.

In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4 , comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire c he l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti r etributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l 'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola o ra di lavoro supplementare.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e' consentito lo svolgimento d i prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attivita' l avorativa.

A tali prestazioni si applica la disciplina legale e c ontrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di l avoro straordinario nei rapporti a tempo pieno

. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui a ll'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1 998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione l avorativa a tempo parziale.

6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai s ensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento s ull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta.

I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, p ossono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresi' stabilire criteri e m odalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il d iritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro s upplementare svolto in via non meramente occasionale.

7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario c on riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di c ui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facolta' d i prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della p restazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalita' a fronte delle quali il d atore di lavoro puo' variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente c oncordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione t emporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore u n preavviso di almeno dieci giorni.

Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai s ensi del comma 7 comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad una m aggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da c ontratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.

9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del c omma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto s critto, anche contestuale al contratto di lavoro.

Nel patto e' fatta espressa menzione della data di s tipulazione, della possibilita' di denuncia di cui al comma 10, delle modalita' di e sercizio della stessa, nonche' di quanto previsto dal comma 11.

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore p otra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di u na delle seguenti documentate ragioni:

  1. esigenze di carattere familiare; b ) esigenze di tutela della salute certificate dal c ompetente Servizio sanitario pubblico; c ) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa s ubordinata o autonoma.

    La denuncia in forma scritta, potra' essere effettuata q uando...

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