Tempo e luogo del commesso reato

AutoreIvan Borasi
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1. Premessa

Il presente lavoro è teso ad analizzare la disciplina in tema di tempo 1 e luogo 2 del commesso reato nelle implicazioni pratiche con riferimento alle varie tipologie di reati.

La volontà è quella di arrivare a nozioni generali adattabili ad ogni situazione concreta. Per fare ciò l’operazione non sarà quella di partire dalle norme processuali, applicazione delle nozioni de quibus, bensì iniziare dalle categorie di reati, e dalle problematiche ad esse connesse, passando per gli orientamenti dottrinali comuni, per poi arrivare al generale.

Peculiare profilo relativo all’analisi riguarda i rapporti con l’imputazione, in stretta connessione con la natura, sotto il profilo strutturale, del reato contestato. Si vogliono stabilire il dies a quo ed il dies ad quem dell’intervallo consumativo/offensivo, tenendo presenti importanti implicazioni in tema di concorso di persone nel reato.

2. Categorie di reati

Nei reati istantanei la realizzazione del fatto tipico come codificato comporta automaticamente la consumazione del reato, salva ovviamente la antigiuridicità e la colpevolezza. Essi possono manifestarsi sia tramite un solo atto/omissione, reati unisussistenti, che con una pluralità di atti/omissioni, reati plurisussistenti.

Il dies a quo consumativo in questo caso coincide con il dies ad quem.

Nei reati permanenti 3 per avere la consumazione non è necessaria solo la realizzazione della fattispecie tipica ma anche, almeno, un ulteriore atto/omissione teso a protrarre nel tempo colpevolmente lo stato antigiuridico instaurato.Essi quindi sono necessariamente reati plurisussistenti.

Il dies a quo consumativo parte dall’inizio dello stato antigiuridico a seguito della condotta realizzatasi e si protrae continuativamente sino all’interruzione di tale stato antigiuridico, voluto dal soggetto attivo del reato oppure causato da eventi esterni; tale interruzione corrisponde con il dies ad quem consumativo.

Categoria diversa è quella dei reati eventualmente permanenti, che può avere una valenza solamente se interpretata in senso restrittivo dando particolare importanza al piano della tipicità. In altre parole potrà esservi reato eventualmente permanente solamente laddove il legislatore preveda l’alternativa possibilità di consumazione del reato sia con un solo atto/omissione istantaneo che eventualmente con una protrazione dello stato antigiuridico a livello omissivo. Ove però il legislatore non preveda tale eventualità non potrà parlarsi di tale tipo di reato bensì di reato con effetti permanenti, dove gli stessi devono intendersi come le conseguenze dannose causalmente riconducibili al reato che si protraggono nel tempo; categoria quest’ultima astrattamente attribuibile a qualsiasi tipo di reato. Diversa invece è la figura dei reati a consumazione prolungata di cui si dirà in seguito.

I reati abituali 4 fanno parte del genus reati di durata,5 in quanto è necessaria la realizzazione di più condotte nel tempo offensive del medesimo bene giuridico tutelato; tali condotte potranno essere o meno reati autonomi, ma solo la realizzazione di un minimum offensivo necessario alla consumazione permetterà la realizzazione del reato de quo. Anche questi reati sono necessariamente plurisussistenti. A differenza dei reati permanenti non si ha una protrazione continuativa dello stato antigiuridico, bensì una periodicità di condotte che vanno a creare lo stato antigiuridico minimo per la consumazione del reato.

Diversa categoria è quella dei reati eventualmente abituali per i quali deve valere lo stesso discorso effettuato per i reati eventualmente permanenti, da interpretarsi quindi in senso particolarmente restrittivo sul piano della tipicità.

I reati omissivi,6 propri o impropri, si caratterizzano per la realizzazione dovuta ad un’inerzia, laddove era giuridicamente dovuto un comportamento attivo, tipizzato o meno, teso a tutelare un bene giuridico. In ordine a tale categoria di reati la consumazione si protrarrà dal momento in cui è iniziata l’inerzia antidoverosa a quello in cui essa è cessata, in quanto non più possibile un comportamento attivo atto ad evitare ulteriormente l’offesa tipica, o per un atto esterno.

2.1. Reati a consumazione prolungata

Necessita un’analisi particolare per le peculiarità e l’importanza evolutiva la categoria dei reati a consumazione prolungata (o a condotta frazionata).

I reati a consumazione prolungata 7 hanno la caratteristica di potersi consumare alternativamente attraverso due condotte distinte, di cui una può considerarsi la progressione eventuale dell’altra, tipica è la promessa dell’accordo illecito da un lato e la dazione del denaro dall’altro. La seconda condotta tipizzata espressamente, ricavabile in via mediata ex art. 110 c.p. o implicitamente dalla formulazione della norma, è espressione di lesione e quindi di offensività del bene giuridico tutelato dalla norma. Il dies a quo consumativo corrisponde con la prima condotta legislativamente rilevante, mentre il dies ad quem può traslare oltre sino alle successive condotte

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consumative tipizzate dal legislatore nei limiti di cui sopra ed eventualmente realizzatesi.

La categoria de qua rappresenta un’importante evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, ma un’applicazione generalizzata in senso atipico della stessa porterebbe ad effetti dirompenti nel sistema, soprattutto contra reum, annullando l’ancora attuale categoria dogmatica del post factum 8 non punibile.

Tipici reati “eventualmente” a consumazione prolungata individuati dalla giurisprudenza sono l’usura,9 la corruzione 10 e la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.11

Ulteriore elemento indiziante la suddetta categoria, anche in una prospettiva di ampliamento della casistica giurisprudenziale, è la previsione nella fattispecie di reato del dolo specifico di profitto.

3. teorie dottrinali in ordine al momento consumativo

Le teorie dottrinali che seguono sono utilizzabili sia in ordine all’individuazione del tempus che del locus commissi delicti.

Per i seguaci della teoria dell’azione (o dell’attività) ciò che rileva unicamente nell’individuazione del momento consumativo del reato è l’azione od omissione, id est la condotta tipizzata.

Per i fautori della teoria dell’evento ciò che rileva unicamente nell’individuazione del momento consumativo del reato è l’evento, vale a dire il risultato esteriore della condotta umana; in caso di mancata tipizzazione si parla di evento in senso giuridico inteso come lesione del bene giuridico tutelato dalla norma ex ante.

Per i proponenti la teoria mista, o dell’ubiquità, ciò che rileva nell’individuazione del momento consumativo del reato è indifferentemente sia la condotta che l’evento, considerando quindi il reato consumatosi tra la condotta e l’evento.

3.1. Concorso di persone nel reato

A questo punto, prima di arrivare ad una nozione generale di momento consumativo del reato da poter poi utilizzare nel successivo sviluppo dei concetti di tempus e locus commissi delicti, è necessario trattare, in ordine al momento consumativo, il profilo del concorso di persone nel reato.12

L’art. 110 c.p. porta alla punibilità di condotte atipiche non penalmente rilevanti ex se ma che proprio in ragione della combinazione con altre condotte penalmente rilevanti e tipizzate assumono un rilievo penale. Ciò premesso, in ordine al problema de quo deve affermarsi che la condotta, morale o materiale, “agevolatrice” del soggetto attivo tipico, può far ritenere un diverso momento iniziale oppure finale dell’intervallo consumativo del reato tout court.

A ciò si aggiunga che estraneo alla consumazione, seppur facente parte in senso lato dell’iter criminis, dovrà ritenersi il momento meramente ideativo del reato, salva ovviamente la rilevanza delle condotte istigatrici o determinatrici del concorrente morale nel reato.

3.2. Circostanze aggravanti successive

Analogamente al punto 2.1., indispensabile risulta in questo momento chiarire l’influsso, sul momento consumativo, delle circostanze 13 aggravanti che si verificano successivamente alla condotta illecita.

La vexata quaestio consiste nello stabilire se tali circostanze spostino o meno in avanti il momento consumativo finale del reato.

Per rispondere a tale quesito occorre valorizzare il profilo della tipicità ex ante...

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