REGOLAMENTO REGIONALE 13 giugno 2012, n. 10 - Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalita' di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente).

(Pubblicato nel Bollelttino Ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 20 giugno 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 3

  1. L'art. 3 del regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'art. 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2001, n. 2 concernente i tempi e le modalita' di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3. (Pagamento del contributo). - 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava comunica alla provincia territorialmente competente, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il contributo dovuto per la tutela dell'ambiente, determinato ai sensi dell'art. 2.

  2. Il titolare di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, provvede a versare alla provincia territorialmente competente il contributo determinato, mediante pagamento in unica soluzione.

  3. Qualora l'entita' del contributo dovuto sia superiore a 2.500,00 euro, il titolare puo' richiederne, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, la rateizzazione in quattro rate di pari importo da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno, per un periodo non superiore a dodici mesi.

  4. La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.

  5. Qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed e' tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo, in un'unica soluzione comprensiva dell'aumento di cui all'art. 17 della legge regionale n.

    2/2000 con decorrenza dalla data di scadenza della rata non pagata'.

    Art. 2

    Abrogazione dell'art. 4

  6. L'art. 4 del regolamento regionale n. 8/2008 e' abrogato.

    Art. 3

    Abrogazione dell'art. 5

  7. L'art. 5 del regolamento regionale n. 8/2008 e' abrogato.

    Art. 4

    Modificazione all'art. 8

  8. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 8/2008, le parole: '30 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 ottobre'.

    Art. 5

    Modificazione ed integrazione all'art. 9

  9. Al comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 8/2008, le parole: '30 marzo' sono sostituite...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT