Determinazione dei tempi, delle modalita' e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 giugno 2004 Determinazione dei tempi, delle modalita' e del protocollo di comunicazione

per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi

dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 6 dell'art. 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1-quater della legge 20 maggio 2003, n. 116, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del sopra citato testo unico; Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 che ha istituito la sezione enti locali della Corte dei conti; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni; Udito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 17 dicembre 2003; Visto il parere della Corte dei conti del 12 febbraio 2004;

Decreta

Art. 1.

Oggetto della trasmissione

  1. Gli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato T.U., inviano alla Corte dei conti in via telematica il rendiconto (completo di allegati), le informazioni relative al rispetto del Patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo principi di razionalizzazione e concentrazione degli adempimenti, gradualita' dell'attuazione del sistema telematico, condivisione dei dati.

  2. L'avvio a regime del progetto di trasmissione telematica e' preceduto da una fase di sperimentazione alla quale parteciperanno un numero ridotto di enti selezionati d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, privilegiando il criterio della volontarieta'.

    Art. 2.

    Modalita' di trasmissione 1. I tempi, le modalita' e le procedure tecniche di trasmissione dei dati del rendiconto sono stabiliti nell'allegato protocollo di comunicazione, che forma parte integrante del presente decreto.

  3. La trasmissione telematica avviene secondo criteri di progressiva estensione dalle province e dai comuni di maggiori dimensioni demografiche, alle comunita' montane ed agli enti di minori dimensioni, nonche' di graduale estensione della richiesta dei documenti, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Con successivo decreto da emanarsi sulla base delle indicazioni formulate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verranno precisati tempi e modalita' per la trasmissione dei certificati del conto preventivo e consuntivo e delle informazioni relative al rispetto del Patto di stabilita', nonche' dell'eventuale integrazione della documentazione attinente al rendiconto, indicata al punto 6 dell'allegato al presente decreto.

    Art. 3.

    Effetti della trasmissione telematica 1. L'invio telematico della documentazione di cui all'art. 1 assolve all'obbligo di trasmissione del rendiconto di cui all'art.

    227 del T.U.

  4. A fini di semplificazione procedurale, con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 161, comma 2, del T.U. possono essere previste apposite procedure tecniche di sicurezza per la trasmissione telematica dei certificati ivi contemplati, per consentire lo sblocco dell'erogazione agli enti dell'ultima rata dei contributi ordinari.

    Art. 4.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 24 giugno 2004

    Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

    Allegato A MODALITA' DI INVIO DEI RENDICONTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

  5. Preparazione dei dati da trasmettere.

    L'ente (comuni, unioni di comuni, province, comunita' montane, citta' metropolitane), predispone un file in formato XML, riportante, al suo interno, tutti i dati contabili e gli indicatori economici previsti nei modelli informatizzati predisposti dalla Corte dei conti.

    L'elenco dei quadri contabili e dei corrispondenti file XML da trasmettere sono riportati sul sito della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/); la struttura e le regole formali di compilazione di ciascun file sono riportate nel corrispondente ´XML Schemaª (file con estensione XSD) disponibile sempre sul sito internet della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/).

    L'Ente locale potra' verificare il contenuto dei modelli predisposti e la loro correttezza formale utilizzando i ´fogli di stileª (file con estensione XSL) e gli appositi ´XML Schemaª

    (file con estensione XSD) disponibili sul sito internet della Corte dei conti.

  6. Registrazione al Sistema informativo della Corte dei conti.

    Il responsabile dei servizi finanziari dell'ente locale (d'ora in poi denominato Utente), al fine di procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti, deve...

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