DECRETO 23 dicembre 2009 - Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall''art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e del relativo stanziamento di bilancio. (10A04882)

IL DIRETTORE GENERALE

della tutela delle condizioni di lavoro

Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 16 dicembre 2009, registro n. 7, foglio n. 92, con il quale sono state definite le linee programmatiche di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle finalita' di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere, alla individuazione delle tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda alla progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia a categorie di lavoratori sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1

  1. Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

    1. progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti;

    2. predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese;

    3. progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;

    4. analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia;

    5. elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e gestione, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di lavoro non standard, nell'ottica dei sistemi di qualificazione delle imprese;

    6. elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere.

  2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente decreto.

    Art. 2

  3. Per le finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto e' destinata la somma di €. 2.266.700,00.

  4. ...

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