In tema di dialogo sociale e di sussidiarietà nel Trattato di Lisbona

AutoreUgo Villani
Pagine327-330
In tema di dialogo sociale e di sussidiarietà
nel Trattato di Lisbona
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1. La principale novità che il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, in
vigore dal 1° dicembre 2009, apporta alla disciplina europea della po litica so-
ciale è rappresentata dall’art. 152 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), avente ad oggetto il ruolo delle parti sociali e il dialogo sociale.
È merito di Bruno Veneziani averne messo in luce non so lo l’ambito di appli-
ca zione, ma anche le potenzialità e il signi ca to più profondo nell’archi tettura
complessiva della politica sociale risultante dal Trattato di Lisbona, nel quale
“l’autonomia collettiva è la tessera di un mosaico che la considera adesso uno
dei motori del Modello sociale euro peo”. Il contributo di Veneziani appare an cor
più signicativo e fecondo in raf fronto alla mancata percezione dell’im por tanza
di tale disposizione che, per ora, sembra risultare dalla giurisprudenza del la Cor-
te di Giustizia dell’U nione europea, la quale, nella sentenza del 15 luglio 2010,
Commissione c. Re pub blica federale di Germania, C-271/08, vi ha dedicato non
più che un fu gace cenno.
L’art. 152, co. 1, TFUE dichiara che l’Unione riconosce e promuove il ruo lo
delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi na zio-
nali, e che essa facilita il dialogo fra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Nel co. 2 la citata disposizione riconosce il contributo al dia logo sociale del
ver ti ce sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione, i stituito dalla decisione
del Con siglio 2003/174/CE del 6 marzo 2003 e a ven te il compito di garantire in
ma nie ra permanente la concertazione tra il Con siglio, la Commissione e le parti
so ciali.
La norma in esame era già presente, come art. I-48, nel Trattato che adotta
u na Costituzione per l’Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004, ma –
com’è noto – non entrato in vigore. Nella c.d. Costituzione europea essa aveva
u na più immediata visibilità; era collocata, infatti, nel Titolo VI della Parte Pri-
ma, dedicato alla vita democratica dell’Unione, di seguito all’art. I-46, conte-
nente il principio della democrazia rappresentativa, e all’art. I-47, relativo al
principio della democrazia partecipativa. Il legame con tali principi democratici
induceva a individuare anche nell’art. I-48, relativo alle parti sociali e al dialogo
sociale autonomo, l’espressione di una ulteriore forma di democrazia di carattere
sociale.

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