LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

----> Vedere Legge da pag. 5 a pag. 15

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1507):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18

aprile 2007.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile

2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.

Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21

giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2849):

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il

2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V,

VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e

24 luglio 2007.

Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1°

agosto 2007.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:

�Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  1. politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

  2. immigrazione;

  3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

  4. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

    armi, munizioni ed esplosivi;

  5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

  6. organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

  7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello

    Stato e degli enti pubblici nazionali;

  8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

  9. cittadinanza, stato civile e anagrafi;

  10. giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

  11. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

  12. norme generali sull'istruzione;

  13. previdenza sociale;

  14. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;

  15. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

  16. pesi, misure e determinazione del tempo;

    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

  17. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

    previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

    Le regioni e le province autonome di Trento e di

    Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

    La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

    Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.�.

    - Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

    626 (�Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

    89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,

    90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,

    99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE

    riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario, e' il seguente:

    �Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).

    2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.�.

    �Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

    (omissis);

  18. datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.

    1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;�.

    - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

    (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario.

    - Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006

    del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)

  19. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94

    della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del

    Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,

    93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella

    G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

    ...

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