Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (SIM lock). (Deliberazione n. 9/06/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, recante «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 14/04/CSP del 14 luglio 2005, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2003;

Vista la propria delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la propria delibera n. 66/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante «Consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (SIM lock)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue: 1. Premessa.

  1. Il blocco dei terminali mobili viene effettuato attraverso un'apposita configurazione software del terminale mobile che vincola l'utilizzo dello stesso alla presenza di specifiche carte SIM. Il blocco puo' essere realizzato tramite due modalita' denominate SIM lock e Operator lock. Con il SIM lock attivato, il terminale mobile puo' funzionare solo con l'inserimento di una determinata carta SIM od USIM (Umts SIM) fornita dall'operatore che offre il terminale ed il servizio di comunicazione mobile. Con l'Operator lock attivato, il terminale puo' funzionare solo con carte SIM/USIM dell'operatore di rete mobile che fornisce il terminale stesso.

  2. Attraverso il blocco del terminale, l'operatore di rete mobile, vincolando il cliente ad utilizzare i propri servizi per un determinato periodo di tempo, puo' sussidiare la vendita dei terminali offrendoli ad un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in assenza di blocco. L'operatore puo' quindi recuperare il sussidio fornito attraverso i ricavi dei servizi che offre al cliente. Il blocco del terminale viene inoltre applicato in caso di utilizzo del terminale attraverso il noleggio od il comodato d'uso.

  3. Le condizioni di trasparenza dell'offerta devono esplicitare che il terminale mobile viene acquisito ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e che, per contro, viene richiesto all'utente di accettare i vincoli sopra citati, ai quali, eventualmente, possono anche essere aggiunti vincoli sui piani tariffari applicabili a quel servizio.

  4. Nel seguito si utilizzano i termini SIM lock o blocco del terminale, significando che tali termini si riferiscono, laddove applicabile, anche alla funzione di Operator lock. 2. Il procedimento istruttorio.

  5. L'Autorita' in data 5 ottobre 2005, in esito ad un confronto tecnico svolto con gli operatori mobili e con le associazioni dei consumatori in merito alle problematiche relative al SIM lock dei terminali mobili, ha disposto l'avvio di un procedimento sul tema ed ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005 e nel proprio sito web la delibera n. 66/05/CIR recante «Consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (SIM lock)» al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento dell'Autorita' in merito a possibili interventi regolamentari riguardo la pratica di blocco dei terminali.

  6. Nel corso della consultazione pubblica sono stati ricevuti contributi dagli operatori H3G, Vodafone, TIM Italia, Wind Telecomunicazioni e Fastweb e dalle associazioni di consumatori Adiconsum, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori e Movimento difesa del cittadino, oltre che dal dott. Roberto Finesi.

  7. Gli operatori H3G, Vodafone, e Fastweb hanno anche richiesto di essere convocati in audizione al fine di illustrare le proprie posizioni contenute nei documenti presentati e fornire ulteriori approfondimenti. Le audizioni hanno avuto luogo rispettivamente in data 5, 9 e 16 gennaio 2006.

  8. Le associazioni dei consumatori sono state convocate in un'audizione, tenutasi in data 9 gennaio 2006, alla quale hanno partecipato Adiconsum, ADOC, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori Nazionale, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori. 3. Quadro regolamentare nazionale e confronto internazionale. 3.1. Il quadro regolamentare nazionale.

  9. La normativa europea non ha previsto, nel passato, divieti specifici in tema di fornitura di apparati con SIM lock. Sono state tuttavia da tempo evidenziate dalla Commissione europea alcune criticita' sotto il profilo concorrenziale e di tutela dell'utenza che, secondo l'opinione della Commissione stessa, possono essere risolte con l'adozione di idonee misure finalizzate alla trasparenza delle informazioni, con riferimento tra l'altro alla pubblicizzazione del sussidio applicato ed alle modalita' per lo sblocco del terminale. La normativa italiana vigente non prevede misure specifiche rivolte alla regolamentazione del SIM lock. Sono tuttavia enunciate alcune previsioni che incidono in via indiretta sulle modalita' con cui la pratica del SIM lock deve, se del caso, essere offerta in ambito nazionale. Tali previsioni sono da ritrovarsi nei provvedimenti in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ed in materia di portabilita' del numero mobile.

  10. Per quanto riguarda la qualita' e le carte dei servizi, la delibera n. 179/03/CSP, recante la direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni, prevede all'art. 4, comma 1, che «gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalita' giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi». Inoltre, l'art. 5, comma 1, stabilisce che «le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui alla delibera n. 417/01/CONS», la quale, tra l'altro indica che gli operatori sono invitati a «rendere disponibile sui siti Web degli operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all'utilizzo dei servizi». Si noti, tra l'altro che la direttiva di cui alla delibera n. 179/03/CSP e' stata integrata con la direttiva in materia di qualita' a carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di cui alla delibera n. 14/05/CSP del 14 luglio 2005.

  11. In tema di portabilita' del numero mobile, la delibera n. 19/01/CIR, prevede, all'art. 12, comma 4, che «in nessun caso l'operatore Donor/Donating puo' addebitare, in tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato»; inoltre, l'art. 8, comma 9, stabilisce che «le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa».

  12. Il Nuovo Quadro Regolamentare (NQR) non individua norme specifiche in tema di SIM lock. Tuttavia alcune previsioni delle direttive di cui al NQR europeo, recepite in sede nazionale con il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003) possono essere considerate come base per gli interventi regolamentari dell'Autorita' in tema di SIM lock.

  13. In particolare, l'art. 13, comma 4, lettere a) e b) del Codice prevedono che il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:

    a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualita

    ;

    b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

    14. Inoltre, l'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice prevede che il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano gli interessi dei cittadini «promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica...

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