Atti e provvedimenti del processo civile telematico. Processo verbale, procura alle liti, relazione del C.T.U. e sentenza

AutoreGiuseppe Briganti
CaricaAvvocato
Pagine83-107

Giuseppe Briganti Avvocato del Foro di Urbino e curatore di http://www.iusreporter.it, sito web dedicato alla ricerca giuridica on-line e al diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet. L'A. ringrazia il Dott. Giordano Mochi per la collaborazione prestata nella ricerca bibliografica.

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@1. Introduzione

Con il d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123, "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti", sono state gettate le basi, com'è noto, per la realizzazione in Italia del c.d. "processo telematico".

"Processo telematico" con il quale non si sono volute predisporre nuove regole per la disciplina delle fasi del processo, bensì si è voluta attribuire alle parti, al giudice e alla cancelleria la possibilità di formare, comunicare e notificare gli atti del processo come documenti informatici1.

Si legge infatti nella "Relazione tecnico-normativa" di accompagnamento al Regolamento che il provvedimento in parola "non detta norme modificative delle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.), bensì solo norme strumentali sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo che si affiancheranno alle modalità ordinarie (su supporto 'cartaceo')"2.

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Per processo civile telematico deve intendersi perciò la gestione "integrale" e "integrata" della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime: gestire tutte le informazioni connesse a un procedimento civile prioritariamente in forma digitale (dall'atto di citazione alla sentenza); gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi "attori" coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica; semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte; dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento3.

Al summenzionato Regolamento sono seguiti, con ritardo4, il d.m. 14/10/2004, il quale detta le "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile"5 e il d.m. 15/12/2005, il quale reca la "Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Nel prosieguo saranno presi brevemente in esame - fatte le opportune premesse in ordine agli atti e provvedimenti del processo civile telematico in generale, con specifico riferimento al documento informatico e alla firma digitale - alcuni atti e provvedimenti in particolare, e precisamente il verbale d'udienza (art. 5 del Regolamento), la procura alle liti (art. 10), la relazione del C.T.U. (art. 15) e la sentenza (art. 17).

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@2. Atti e provvedimenti del processo civile telematico

Il Regolamento sul processo civile telematico stabilisce in via generale che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dallo stesso provvedimento (art. 4, co. 1).

La conclusione che se ne può trarre, in accordo con autorevole dottrina, è che l'integrazione del principio di libertà della forme di cui all'art. 121 c.p.c.6, attuata mediante la suddetta disposizione di cui all'art. 4 del Regolamento in parola, è in grado di consentire la redazione di tutti gli atti del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti e ordinanze), mediante la forma elettronica7.

La norma del Regolamento richiamata precisa altresì che, ove non sia possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo.

La copia informatica degli stessi dovrà poi essere inserita nel fascicolo informatico8 con le modalità di cui agli artt. 12 ("Fascicolo informatico")9 e 13 ("Formazione del fascicolo informatico") del provvedimento.

Ove dal Regolamento non sia espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dal-Page 86l'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato (art. 4, co. 3)10.

L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il Sistema informatico civile (art. 2, co. 2, d.p.r. 123/2001)11. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti per via telematica o anche mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene (art. 14, co. 1)12.

@@2.1. Documento informatico e firma digitale

Il Regolamento sul processo telematico definisce nel dettaglio con riguardo al processo civile i principi generali in tema di formazione, archiviazione, trasmissione e notificazione di documenti con strumenti informatici e telematici già affermati dal d.p.r. 513/199713, in vigore all'epoca dell'emanazione del Regolamento, e, come si legge nella Relazione di accompagnamento, adotta quale parametro di validità degli atti del processo il documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Afferma in particolare l'art. 2, u.c., del d.p.r. 123/2001 che, ove non diversamente stabilito dal provvedimento stesso, dovranno trovare applicazione, anche nell'ambito del processo civile telematico, le disposizioniPage 87 del richiamato d.p.r. 513/1997, successivamente abrogato e sostituito dal d.p.r. 445/2000, Testo unico sulla documentazione amministrativa, cui si affianca e in parte sostituisce oggi il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e successive modifiche).

L'art. 37, co. 1, delle già richiamate Regole tecnico-operative del processo telematico (d.m. 14/10/2004) - intervenute dopo l'emanazione del d.p.r. 445/2000 e prima del d.lgs. 82/2005 - afferma del resto che nella trasmissione di documenti informatici nell'ambito del processo civile trovano applicazione tutte le prescrizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, nel d.lgs. 10/2002 (oggi abrogato dal Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni14.

2.1.1. Il documento informatico

Il Regolamento sul processo civile telematico detta una propria definizione di documento informatico. Esso viene infatti definito come la rappresen-Page 88tazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi dell'allora vigente d.p.r. 513/1997 (art. 1, lett. a), del Regolamento).

Deve in primo luogo osservarsi che questa definizione di documento informatico non collima con quella già contenuta nel d.p.r. 513/1997 e oggi contenuta nel Testo unico sulla documentazione amministrativa nonché nel Codice dell'amministrazione digitale, nei quali il documento informatico è definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. b), d.p.r. 445/2000; art. 1, lett. p), d.lgs. 82/2005).

La differenza è rilevante, considerato che "per il diritto la rappresentazione di un atto e la rappresentazione del contenuto di un atto sono due cose diverse. Tutto il sistema del documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge è fondato sulla prima nozione, che deriva dalla 'teoria rappresentativa' del documento formulata dal Carnelutti negli anni '30"15.

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 del provvedimento sono validi e rilevanti agli effetti di legge, secondo le disposizioni del Codice medesimo16.

2.1.2. La firma digitale

Il d.p.r. 123/2001 (art. 1, lett. d)) afferma che firma digitale è "il risultato della procedura informatica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513".

Da parte sua, il d.m. 14/10/2004, tenendo conto degli interventi normativi successivi all'emanazione del Regolamento, come sopra delineati, definisce la firma digitale come la "firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10" (art. 2, lett. g)).

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Oggi, stanti le abrogazioni e sostituzioni successive al 2004 di cui si è detto, la firma digitale viene definita dal Codice dell'amministrazione digitale come un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005)17.

Firma elettronica qualificata è la firma elettronica18 ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1, lett. r) d.lgs...

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