DECRETO 24 ottobre 2011 - Modalita'' per l''adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell''interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l''acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi. (11A14566)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009, n.94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che sostituisce l'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;

Considerato che il comma 5, del citato art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e quello del Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli;

Sentito il Ministero della giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina lo scambio delle informazioni tra il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato e amministrato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e quello del Ministero dell'interno, realizzato e amministrato dal Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, concernenti le situazioni volte ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la trasmissione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2, del medesimo art. 120.

  2. Le modalita' operative concernenti lo scambio delle informazioni di cui al precedente comma 1 sono contenute nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Art. 2

    Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi

  3. Ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del...

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