DECRETO 4 maggio 2007 - Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

Capo I Disposizioni generali

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in particolare gli articoli 16 e 20;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio di informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1992, relativo alla istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o piu' conservatorie automatizzate nonche' procedure e specifiche tecniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalita' attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare l'art. 2, comma 68;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalita' di esecuzione delle visure catastali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, espresso con nota del 3 maggio 2007, prot. n. 57877;

Considerata la necessita' di disciplinare le modalita' di esecuzione delle visure catastali ed ipotecarie effettuate per via telematica;

Decreta:

Art. 1.

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

  1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalita' previste nei seguenti Capi.

  2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtu' di espressa disposizione di legge, e' consentita esclusivamente su base convenzionale.

    Capo II Accesso telematico diretto

    Art. 2.

    Informazioni catastali censuarie

  3. L'Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale.

    Art. 3.

    Consultazione telematica ipotecaria e catastale

  4. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria e' consentito, in via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.a., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento.

  5. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale e' consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con le modalita' previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

  6. L'accesso e' disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all'atto della richiesta di consultazione.

    Art. 4.

    Inibizione all'accesso telematico

  7. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l'accettazione delle condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.

    Capo III Accesso telematico su base convenzionale

    Art. 5.

    Disciplina convenzionale

  8. Dal 1° gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale e' consentito dall'Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.

    Art. 6.

    Durata della convenzione

  9. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza.

  10. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso.

    Art. 7.

    Importi dovuti

  11. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali ed ipotecari, per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale e' previsto il pagamento:

    1. dell'importo di Euro 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione;

    2. dell'importo di Euro 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;

    3. delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata.

  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT