DECRETO 20 aprile 2012, n. 97 - Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (12G0114)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 - «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Considerato che e' opportuno, da un lato, estendere la gamma dei prodotti trattati nella piattaforma telematica, in particolare, a quelli agroenergetici, rilevata l'importanza di supportare le aziende agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall'altro, ottimizzare i costi di produzione delle imprese consentendo anche l'agevole reperimento di servizi logistici;

Considerato che e' opportuno consentire anche alle organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonche' alle cooperative e ai loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati all'intermediazione, per assicurare parita' di condizioni di accesso al mercato rispetto alle societa' di capitali, agli agenti di affari in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo transitorio di operativita' della Borsa merci telematica italiana, e' necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione;

Considerato che e' opportuno che i soggetti interessati a promuovere e ad utilizzare la Borsa merci telematica italiana, possano fruire dei servizi che la societa' di gestione realizza a tal fine;

Considerato che, per l'attivazione dei mercati telematici per alcuni prodotti e per i servizi logistici, puo' essere necessaria l'adozione transitoria di procedure semplificate che consentano il piu' ampio coinvolgimento degli operatori;

Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare delle sinergie con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che svolge le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;

Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010;

Adotta il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto 6 aprile 2006, n. 174

  1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, lettera a), le parole: «prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»;

    2. al comma 1, lettera b), le parole: «merci e di derrate», sono sostituite dalle seguenti: «merci, di derrate e di servizi logistici»;

    3. al comma 1, la lettera q), la parola: «merceologiche» e' sostituita dalla seguente: «specifiche»;

    4. al comma 1, dopo la lettera q, sono aggiunte le seguenti:

    r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attivita' connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche' i certificati di produzione che ne derivano;

    ;

    s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.

    .

  2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, lettera a), le parole: «del settore agricolo, agroalimentare ed ittico», sono sostituite dalle seguenti: «dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a)»;

    2. al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) societa' di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attivita' strumentali o connesse alle attivita' dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);»;

    3. al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

      d) le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);

      ;

      e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

      ;

    4. al comma 2, la lettera l) e' soppressa;

    5. al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;»;

    6. al comma 3, la lettera c) e' soppressa;

    7. al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'allegato 2 al presente decreto.»;

    8. dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.»;

    9. al comma 5, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)»;

    10. il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:

      a) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della societa' di gestione;

      b) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrita' dei mercati;

      c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

      d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

      e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

      f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;

      g) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.

      .

  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».

  4. All'articolo 7 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;»;

    2. al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);»;

    3. al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere...

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