DECRETO 6 aprile 2006, n. 174 - Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici

Titolo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

    1. «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla societa' di gestione;

    2. «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con piu' sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate;

    3. «Societa' di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;

    4. «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;

    5. «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facolta' di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;

    6. «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;

    7. «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;

    8. «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;

    9. «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

    10. «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

    11. «Societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;

    12. «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

    13. «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione;

    14. «Regolamento»: il presente provvedimento;

    15. «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nel

    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7

    dell'11 gennaio 1994, reca: «Riordinamento delle Camere di

    commercio, industria, artigianato e agricoltura».

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    10 novembre 1997, n. 513, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, reca:

    Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,

    l'archiviazione e la trasmissione di documenti con

    strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15,

    comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

    .

    - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

    8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87

    del 15 aprile 1999, reca: «Regole tecniche per la

    formazione, la trasmissione, la conservazione, la

    duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche

    temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,

    comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del

    10 novembre 1997, n. 513».

    - Il testo del punto r) dell'art. 8, della legge del

    5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e

    regolazione dei mercati - pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001), e'

    il seguente:

    r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e

    successive modificazioni, al fine di adeguare le borse

    merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove

    tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli

    interventi finanziari previsti dal decreto legislativo

    30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la

    trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.

    .

    - Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo

    18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del

    settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo

    2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla

    Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, e' il

    seguente:

    Art. 30 (Adeguamento delle borse merci). - 1. Le

    contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla

    legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni,

    sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per

    via telematica.

    2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di

    gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni

    telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato

    e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di

    dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a

    quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a

    consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da

    postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

    3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I

    del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli

    Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del

    14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal

    regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del

    Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal

    diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme

    classificazione merceologica, con regolamento del Ministro

    delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le

    modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

    4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al

    comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e

    di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via

    telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle

    societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,

    nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei

    prezzi...

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