L'utilizzo del telefono d'ufficio per fini personali è condotta che integra gli estremi del solo reato di peculato d'uso. Nota a Sezioni Unite penali, 2 maggio 2013, n. 19054

AutoreVito Michele Donofrio
Pagine207-208
207
giur
Rivista penale 2/2014
LEGITTIMITÀ
L’UTILIZZO DEL TELEFONO
D’UFFICIO PER FINI PERSONALI
È CONDOTTA CHE INTEGRA
GLI ESTREMI DEL SOLO REATO
DI PECULATO D’USO.
NOTA A SEZIONI UNITE PENALI,
2 MAGGIO 2013, N. 19054
di Vito Michele Donofrio
SOMMARIO
1. La questione. 2. L’approccio e le soluzioni suggerite dalla
giurisprudenza.
1. La questione
La sentenza 2 maggio 2013, n.19054 delle Sezioni Unite
Penali, offre l’occasione per riportare l’attenzione su una
tematica che, sebbene affrontata ripetutamente negli ulti-
mi anni dalla giurisprudenza, presenta prof‌ili di costante
attualità.
In particolare, i giudici della giurisdizione sono stati
chiamati ad accertare “se l’utilizzo per f‌ini personali di
una utenza telefonica assegnata per ragioni di uff‌icio inte-
gri o meno l’appropriazione richiesta per la conf‌igurazione
del delitto di peculato ex art. 314, comma primo, cod. pen.
ovvero una condotta distrattiva o fraudolenta rispetti-
vamente inquadrabile nel delitto di abuso di uff‌icio o in
quello di truffa aggravata a danno dello Stato”.
2. L’approccio e le soluzioni suggerite dalla giurispru-
denza
Sul tema, prima del deposito della sentenza che si
annota, il quadro che emergeva dalla lettura degli arresti
giurisprudenziali appariva particolarmente variegato.
Si procederà, pertanto, ad una schematizzazione delle
tesi prospettate, avendo particolare riguardo all’applica-
zione che delle stesse è stata fatta da parte dei giudici di
legittimità e di merito.
Volendo da subito ripercorrere le principali tappe della
lunga evoluzione al riguardo avutasi in sede pretoria, può
dirsi che in un primo tempo la questione è stata affrontata
e risolta nel senso che la condotta descritta integrerebbe il
reato di peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.).
Il percorso giustif‌icativo di tale approdo ermeneutico
ha preso le mosse dal rilievo che l’utilizzo per f‌ini personali
di un’utenza telefonica assegnata per ragioni di uff‌icio non
realizzerebbe un’appropriazione degli impulsi elettronici,
“ma una interversione momentanea del possesso (segnata
da restituzione immediata) dell’apparecchio”(1).
Ad avviso dei fautori di tale orientamento, l’oggetto
della condotta appropriativa sarebbe rappresentato dal-
l’apparecchio inteso nella sua f‌isicità materiale.
Pertanto, l’utilizzo per f‌ini personali dell’utenza te-
lefonica comporterebbe una distrazione momentanea
dell’apparecchio dall’uso conforme alla destinazione data
dalla p.a. per il perseguimento del pubblico interesse, in-
tegrando gli estremi del reato di peculato d’uso (art. 314,
comma 2, c.p.).
A tale orientamento ha fatto eco un consistente fronte
giurisprudenziale che, viceversa, riteneva la condotta in
oggetto integrare il reato di peculato comune.
Le ragioni che hanno spinto i sostenitori di tale impo-
stazione a sussumere la condotta in esame nella più grave
fattispecie descritta dal comma primo dell’art. 314 c.p.,
sono state mosse dal rilievo – diametralmente opposto
rispetto al precedente – che la fruizione del telefono si
sostanzierebbe nell’utilizzo dell’energia occorrente per
le conversazioni; un’energia che, in virtù della pacif‌ica
equiparazione alla nozione di “cosa mobile”, integrerebbe
l’oggetto materiale del reato di peculato descritto dal
comma 1.
Pertanto, la condotta di utilizzo per f‌ini personali di
utenza telefonica assegnata per ragioni di uff‌icio, si so-
stanzia in una appropriazione degli impulsi elettronici,
entrati a far parte della sfera di disponibilità della p.a.,
occorrenti per la trasmissione della voce e non restituibili
dopo l’uso (Di talché, l’eventuale rimborso delle somme
corrispondenti all’importo delle telefonate può valere solo
come ristoro del danno cagionato) (2).
Per vero, il rigore di questo orientamento giurispruden-
ziale è stato mitigato, precisando che intanto è conf‌igura-
bile il peculato ordinario, in quanto possa riconoscersi un
apprezzabile valore economico agli impulsi utilizzati per
ogni singola telefonata, ovvero anche per l’insieme di più
telefonate, quando queste siano così ravvicinate nel tempo
da poter essere considerate come un’unica condotta (3).
Altro indirizzo, che tuttavia non ha mai trovato seguito
nella giurisprudenza di cassazione, ha ricondotto l’uso
indebito del telefono alla fattispecie di abuso d’uff‌icio; un
orientamento, questo, dai più ripudiato, stante l’impossi-
bilità di conf‌igurare, in tale condotta, una violazione di
norme di legge o di regolamento, quale elemento essenzia-
le per la sussistenza della fattispecie (4).
Inf‌ine, a fronte di una giurisprudenza di merito che,
ritenendo non potersi equiparare l’uso all’appropriazio-
ne, intravede nell’uso privato del telefono d’uff‌icio una
condotta penalmente irrilevante (5), il Supremo Organo
nomof‌ilattico, con la sentenza che si commenta, afferma a
chiare lettere che la condotta in oggetto, seppur in termi-
ni di minore gravità rispetto all’orientamento f‌ino ad oggi
prevalente, deve essere inquadrata nella fattispecie del
peculato d’uso.

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