Le intercettazioni telefoniche ed ambientali disciplina normativa ed orientamenti giurisprudenziali

AutoreLuigi Fadalti
Pagine477-484

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@1. La libertà e la segretezza delle comunicazioni nella Costituzione repubblicana

Il primo comma dell'art. 15 della Costituzione consacra l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e. in genere. di ogni forma di comunicazione. Il successivo II comma ne consente la limitazione, ma solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

Anche la libertà personale e quella di domicilio (artt. 13 e 14 Cost.) sono inviolabili ma, nei casi di urgenza, ne è consentita una compressione ad opera degli organi di polizia, salvo convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Il secondo comma dell'art. 15 Cost. prevede, in ordine alla limitazione della libertà della corrispondenza (et similia), una riserva di giurisdizione ed una riserva di legge.

In proposito decisamente preziose sono le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1973 [e, prima ancora, in Trib. Roma, sez. I, 10 novembre 1966, Schifano 1], la quale, dopo avere precisato che la libertà di comunicazione può essere limitata solo in vista del soddisfacimento di altri interessi di rango costituzionale, ha puntualizzato che l'art. 15, II comma Cost. può dirsi soddisfatto solo a condizione che il legislatore appresti «a) garanzie che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo».

Occorre, altresì, che vengano predeterminati gli scopi della misura limitativa, che venga fissato un termine massimo di durata di ciascuna operazione di controllo alla scadenza del quale l'autorità giudiziaria, permanendo le ragioni idonee a giustificarlo, dovrà emettere un nuovo provvedimento autorizzativo. Infine, è necessaria l'individuazione dei casi e dei modi in cui la libertà in discorso può essere limitata.

@2. Le garanzie ulteriori previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, è stata introdotta nell'ordinamento interno con la legge ordinaria n. 848 del 1955: ha, dunque, «forza di legge ordinaria». Ciò nondimeno, si riconosce alla Convenzione «un maggior grado di resistenza ovvero di forza passiva peculiare».

La Corte costituzionale, occupandosi nel 1993 di un caso relativo all'art. 6, ha tentato di spiegarne il «maggior grado di resistenza» e la sua «non derogabilità», considerando le norme convenzionali come «derivanti da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria» 2.

L'art. 8 della convenzione tutela la «vita privata» dell'in dividuo.

In particolare, il primo comma tutela la vita privata: «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza». Il secondo comma ammette una limitata «compressione del diritto» in presenza di particolari situazioni. L'interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto, infatti, non è consentita, salvo che questa ingerenza sia prevista dalla legge e soddisfi (secondo un criterio di necessità) esigenze di sicurezza pubblica, di benessere economico del paese, di difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, di protezione della salute o della morale. di tutela dei diritti e delle libertà altrui.

@3. La nozione di "intercettazione"

Anche il codice di procedura penale vigente, al pari di quello abrogato, non definisce esplicitamente l'intercettazione; spetta, dunque, all'interprete individuarne i tratti essenziali, al fine di determinare esattamente il campo di applicabilità della relativa disciplina. Il punto è fondamentale: il potere coercitivo - in materia - dell'autorità giudiziaria, da considerarsi eccezionale, va rigorosamente circoscritto nelle modalità di esercizio.

Il primo elemento indefettibile di un'intercettazione si correla strettamente all'invasività del mezzo: dal momento che esso attenta al diritto alla segretezza delle comunicazioni, queste ultime, per essere suscettibili di captazione, devono essere riservate.

Altro elemento che vale a qualificare un'operazione di ascolto come intercettazione è l'utilizzazione di mezzi meccanici od elettronici idonei a superare le normali capacità dei sensi. Esula, perciò, dal concetto di intercettazione l'ipotesi dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, rispondendo al telefono di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, riceva informazioni utili ai fini della prova di un reato 3, In senso contrario, si è osservato che «non può essere utilizzato ai fini cautelari, in applicazione del divieto posto dall'art. 191, il contenuto di una comunicazione telefonica pervenuta all'apparecchio a disposizione dell'indagato al quale abbia risposto di sua iniziativa un operatore della p.g., che tale contenuto abbia poi riferito; in assenza di autorizzazione dell'interessato, infatti, siffatto comportamento integra una violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), dalla quale non può che derivare l'inutilizzabilità degli elementi così acquisiti» 4.

L'ultimo elemento che concorre a fornire la nozione di intercettazione è la terzietà del soggetto che effettua la captazione; qualora, infatti, la conversazione fosse registrata da Page 478 uno dei partecipanti si avrebbe, come meglio si vedrà in seguito e salvo ulteriori precisazioni, violazione della riservatezza e non della segretezza.

La nozione di intercettazione non ha confini sempre chiari. A titolo esemplificativo, è da chiedersi se sia "intercettazione":

- ascoltare accidentalmente il dialogo svolgentesi tra persone che discutono a voce alta in un luogo affollato (e magari registrarlo);

- la registrazione del colloquio ad opera di uno dei partecipanti;

- la registrazione fonografica effettuata clandestinamente dalla p.g. dei colloqui con confidenti o persone imputate nei fatti o indagate;

- operare da parte della p.g. il c.d. "blocco" (ovvero l'attività di acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni: ora, data, luogo, individuazione del mittente o del destinatario);

- operare la localizzazione di una persona o di un oggetto in movimento mediante G.P.S. (le c.d. "intercettazioni satellitari");

- le c.d. "videointercettazioni" ovvero le riprese visive (anche senza ascolto sonoro) in un luogo di privata dimora.

La risposta non è semplice e talora neppure univoca. In molti casi, infatti, come si vedrà, non si è ancora pervenuti ad una soluzione. In sintesi - e riepilogando - sono elementi propri di una "intercettazione":

I) la riservatezza della conversazione;

II) l'uso di strumenti necessari di captazione;

III) la terzietà del captante.

Ulteriori distinguo sono venuti dalla riflessione giurisprudenziale:

- non è stata considerata intercettazione la registrazione delle conversazioni in entrata od uscita dalla Questura (non essendo comunicazioni riferibili alle persone addette al servizio, ma all'Ufficio);

- non è stata considerata intercettazione la registrazione della telefonata di un figlio minore da parte del genitore, inscrivendosi nell'esercizio della potestà parentale (316, 320 c.c.);

- è vietato, invece, per un coniuge installare una apparecchiatura idonea ad intercettare la conversazione tra l'altro coniuge ed altra persona; tale condotta viola l'art. 617 bis c.p. (non essendo invocabili le scriminanti dell'esercizio del diritto o della legittima difesa). Ma - è da chiedersi - che dire di una conversazione telefonica accidentalmente registrata dalla comune segreteria telefonica e della quale un coniuge estragga copia?

- Non lo sono il c.d. "blocco" e l'acquisizione di tabulati (per i quali è sufficiente il decreto motivato del P.M.);

- non lo è la registrazione di un colloquio ad opera di uno del partecipanti (anche se si segnala un isolato dissenso nella giurisprudenza di merito in base all'art. 8 della Convenzione Europea);

- quanto all'attività del c.d. "agente segreto attrezzato per il suono", le SS.UU., ritenuto che intercettazione sia la «captazione di comunicazioni che si svolgono tra terze persone realizzata senza impedirne la prosecuzione e senza che gli interlocutori, o almeno uno di essi ne siano a conoscenza», hanno escluso che si tratti di intercettazione 5, nell'accezione giuridicamente rilevante del termine.

Recentemente, la Suprema Corte ha negato che costituisca intercettazione «la registrazione fonografica effettuata clandestinamente da personale di p.g. e rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi confidenti o persone informate sui fatti od indagati» 6: si tratterebbe, infatti, solo di una particolare modalità di documentazione. Peraltro, in tal caso, a mente dell'art. 191 c.p.p. per il quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (inutilizzabilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento), sono comunque colpite dalla sanzione di inutilizzabilità:

- la registrazione che violi il divieto di testimonianza posto dagli artt. 62 e 195 comma IV c.p.p.;

- la ricezione di dichiarazioni indizianti provenienti dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato, se resa senza il rispetto delle garanzie difensive (art. 63 c.p.p.);

- la dichiarazione ai c.d. "confidenti" della polizia e dei servizi di sicurezza, se in contrasto con l'art. 203 c.p.p.

La giurisprudenza di legittimità ha - in prima battuta - optato per l'inutilizzabilità di registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno...

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