DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 175 - Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 agosto 2011) IL PRESIDENTE Visto l'art. 10, comma 44 della legge regionale, 30 dicembre 2008, n. 17 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)', per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa;

Visto il comma 45 del predetto art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale prescrive che i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 10, commi da 44 a 50 con l'art. 96 della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) si e' reso necessario un adeguamento del regolamento emanato con proprio precedente decreto del 19 maggio 2009, n. 0134/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2009 n. 22;

Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2011 n.1313, con la quale e' stato approvato il Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale, di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa' nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo io, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

  1. Gli interventi di cui al comma i sono finalizzati alla messa a norma degli impianti tecnologici secondo le modalita' indicate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n..248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici) o al conseguimento del risparmio energetico secondo le modalita' indicate dal decreto legislativo 19 agosto.2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

    Art. 2.

    Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi cui al presente regolamento, i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino all'erogazione del contributo.

  2. Lo stesso proprietario o comproprietario, in relazione allo stesso immobile, puo'. beneficiare per una sola volta del finanziamento previsto dall'articolo 10...

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