DELIBERAZIONE 18 febbraio 1999 - Disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete. (Deliberazione n. 13/99)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 febbraio 1999, Premesso che

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') definisca le condizioni tecnicoeconomiche di accesso e interconnessione alle reti; lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 novembre 1998, recante la prima attuazione della direttiva 96 /92/CE, richiamando le funzioni dell'Autorita' di cui all'art. 2, comma 12, della legge n.

481/1995, richiede che la stessa determini i corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale anche a fini della copertura degli oneri afferenti al sistema elettrico, prevedendo peraltro l'individuazione di tali oneri con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'; Visti

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; il testo unico delle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 26 marzo 1977, n. 235, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione TrentinoAlto Adige; l'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529; gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991); la legge 9 gennaio 1991, n. 10; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee - n. L 27 - del 30 gennaio 1997 (di seguito

direttiva europea 96/92/CE); l'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (di seguito: legge n.

128/1998); Visti

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

302 del 29 dicembre 1990; il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: provvedimento n. 6/1992); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997; la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione dell'Autorita' n. 58/98); Considerato che, con l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 36 della legge n. 128/1998, verra' attuata la direttiva europea 96/92/CE che definisce, tra l'altro, l'organizzazione dell'accesso alla rete e introduce la possibilita', per i clienti finali con consumi annui superiori a determinate soglie, di poter concludere contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista; Considerati

l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 57/97, ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni; gli ulteriori elementi acquisiti, a seguito della diffusione, in data 1 dicembre 1998, dello schema di provvedimento; Ritenuto che sia opportuno

definire una disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche per il vettoriamento dell'energia elettrica, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' del settore elettrico, nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone altresi' la fluibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori e salvaguardando la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; definire, in via transitoria e sino all'adozione di una nuova disciplina sovranazionale, le condizioni tecnicoeconomiche di accesso alle reti e di loro uso con riferimento ai vettoriamenti internazionali e a quelli tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale; definire una disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche per i servizi dinamici di rete e per la garanzia di riserva di potenza per i produttori di energia elettrica; prevedere modalita' di scambio, sino alla entrata in operativita' del previsto mercato dell'energia elettrica, per assicurare competitivita' anche agli impianti vincolati a specifici profili di produzione per le caratteristiche di regolarita' e programmabilita' della fonte di energia utilizzata; prevedere condizioni favorevoli per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta da nuovi impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili e assimilate; rinviare a successiva deliberazione, da assumersi in relazione ai decreti legislativi previsti dall'art. 36 della legge n. 128/1998, la determinazione della decorrenza delle disposizioni in materia di condizioni economiche del vettoriamento per la partecipazione alla copertura sia degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 58/98, sia degli oneri connessi al provvedimento del CIP n.

6/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; Delibera

Art. 1.

Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni

  1. l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) il vettoriamento e' il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o piu' punti di consegna ad uno o piu' punti di riconsegna; c) lo scambio e' la modalita' di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente; d) il punto di consegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in rete; e) il punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete; f) l'eneria elettrica vettoriabile e' la massima quantita' di energia elettrica che puo' essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata; g) la bassa tensione (BT) e' una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV; h) la media tensione (MT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV; i) l'alta tensione (AT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV; j) l'altissima tensione (AAT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV; k) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990; l) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990; m) il sistema elettrico nazionale e' il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale; n) la trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad altissima ed alta tensione; o) la distribuzione e' l'attivita' di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione; p) il produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto di produzione; q) la rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad altissima ed alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente; r) il gestore della rete di trasmissione nazionale e' la persona giuridica responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla proprieta' della rete stessa; s) il gestore della rete e' la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di una porzione della stessa o di una rete di distribuzione, indipendentemente dalla proprieta' della rete stessa; t) il dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari; u) i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete; v) il dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare...

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