DECRETO 20 ottobre 1998 - Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e successive modificazioni in merito all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi; Vista la legge 2 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, il compito del Ministero dell'ambiente di assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in particolare, ai sensi dell'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

236, di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994 pubblicato nel supplemento ordinano n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n.

265 del 12 novembre 1994; Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento delsuolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi; Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente; Sentita la conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio 1997, n. 137, art. 1, comma 7, in data 25 luglio 1997; Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997; Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE; Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n.

83/189/CEE.

Decreta: Disposizioni generali Art. 1.

Principi generali

  1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti, nei citati serbatoi.

  2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

    Art. 2.

    Definizioni

    Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono per: a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna; b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi; c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio.

    Art. 3.

    Campo di applicazione

  3. I principi generali di cui all'art. 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacita' uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla lettera b) dell'art. 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.

  4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati: a) nelle zone militari, se altrimenti regolati; b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi; c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali; e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacita' superiore a 100 m(elevato a)3 , purche' sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

    Art. 4.

    Funzioni di indirizzo

  5. Il Ministero dell'ambiente, in conformita' ai pareri della conferenza di servizi di cui all'art. 1 della legge n. 137/1997: a) svolge funzioni di...

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