Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, e successive modificazioni, recante Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

  1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

    Art. 2.

    Intervento finanziario per le attivita' teatrali

  2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito Amministrazione, assegna contributi ai soggetti che svolgono attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

    1. favorire la qualita' artistica ed il rinnovamento dell'offerta teatrale, consentendo ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere all'esperienza teatrale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

    2. promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

    3. agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

    4. promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;

    5. ampliare le potenzialita' del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;

    6. sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico ed organizzativo;

    7. incentivare la promozione e la diffusione del teatro sull'intero territorio nazionale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali nelle aree meno servite;

    8. promuovere l'interdisciplinarita' e la multimedialita';

    9. sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.

  3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito Ministro, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per il teatro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita Commissione, ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, ripartisce - in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate - la quota da assegnare rispettivamente a:

    1. ciascuno dei settori teatrali di cui al capo II;

    2. i soggetti di cui al capo III;

    3. le attivita' di cui al capo IV.

  4. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive all'emanazione del decreto di cui al comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita al momento dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alle integrazione delle risorse medesime.

  5. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, rassegne e festival.

    Art. 3.

    Criteri generali di attribuzione del contributo

  6. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5 secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6 e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di bilancio. Eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti nella attivita'.

  7. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione dei contributi per i diversi settori teatrali, sentita la sezione teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

    1. le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo;

    2. l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;

    3. l'incentivo finanziario rapportato al numero delle regioni e delle piazze visitate, con una maggiorazione per le regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento n. 1260/CE del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

    4. l'incentivo finanziario nel caso di prevalenza di recite di autori italiani, o di Paesi dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore;

    5. l'entita' delle maggiorazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.

  8. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi dell'Unione europea, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici; la Commissione esprime il parere sulla sussistenza dei presupposti artistici e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.

  9. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15.

  10. E' riconosciuta la sola attivita' recitativa svolta con i criteri individuati dall'art. 5, comma 5.

  11. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta per un massimo del venti per cento dell'intera attivita'.

  12. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.

  13. Il contributo e' assegnato sulla base della validita' organizzativa ed imprenditoriale, nonche' della qualita' culturale delle iniziative, natura professionale delle attivita' realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a quattro con motivata richiesta di deroga da sottoporre alla Commissione. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni.

  14. Almeno la meta' degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati nell'anno per un minimo di venti giornate recitative per l'attivita' annuale. Per il teatro di innovazione le giornate recitative sono ridotte a quindici.

    Art. 4.

    Presentazione della domanda, determinazione

    del contributo e criteri di ammissione

  15. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio III, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante...

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