DECRETO 5 novembre 2002 - Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 84, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: "Approvazione delle gradua-torie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2002, recante: "Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile"; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso 1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati

al 4,60 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 4,90 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni; al 5,10 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

  1. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento

    1. di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi...

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