DECRETO 19 giugno 2002 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura

IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto (tasso di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati alla cessata ragione normale dello sconto) successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale"; Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari"; Visto da ultimo il proprio decreto del 22 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 [......] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso...

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