DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84 - Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n.84

Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi

da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004; Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Soggetti tenuti alle comunicazioni

  1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

  2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.

  3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle quali sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da

    1. una persona giuridica; b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa; c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

  4. Le entita' di cui al comma 3 possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascera' un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio. Il certificato puo' essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entita'. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il rilascio e la revoca del certificato.

    Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti. gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e' pubblicata nella G.U.C.E.

    26 giugno 2003, n. L 157.

    - La direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalita', in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° maggio 2004, n. L 168.

    Nota all'art. 1

    - La direttiva n. 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375), concerne «il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

    Art. 2.

    Pagamenti di interessi

  5. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi

    1. gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti di interessi; b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da

    1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE; 2) entita' che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE; 3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 299 del Trattato medesimo; d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli organismi ed entita' indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o entita' di cui alla lettera c), oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento e' ridotta al 25 per cento.

  6. E' altresi' considerato pagamento di interessi il pagamento o l'accredito su un conto intestato ad un entita' di cui all'articolo 1, comma 3, dei proventi di cui al comma 1, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo.

    Tale disposizione non si applica, qualora sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 1, comma 4, all'entita' cui sono pagati o accreditati i predetti proventi.

  7. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi...

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