DELIBERAZIONE 26 giugno 2003 - Tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 71/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003; Premesso che

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno; con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto; l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di seguito: legge n. 273/02), prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00 non si applicano alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano; l'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione; l'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 164/00; la legge della regione Sicilia 26 marzo 2002, n...

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