DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353 - Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.

236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.

284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si e' venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche', relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e...

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