DECRETO 5 novembre 2010 - Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Rovigo. (10A14146)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Rovigo

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 16 del 17 dicembre 2009 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2010;

Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni;

Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa, gli effetti degli adeguamenti alla legge n. 142/2001 e l'esigenza rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del lavoro nonche' di favorire l'omogeneita' delle tariffe applicate nelle province contermini,

Determina di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo nella misura che si riporta:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 16.80;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 23,80;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

per...

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