DECRETO 14 dicembre 2009 - Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010. (10A00857)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Lodi

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;

Vista la lettera circolare n. 39/97 - Doc. del 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;

Visto il precedente decreto n. 2/2004 in materia emanato dalla DPL di Lodi in data 29 ottobre 2004;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per il biennio 2009-2010;

Convocate le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Associazioni dei datori di lavoro di categoria e le Associazioni del movimento cooperativo nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Lodi il giorno 16 ottobre 2009;

Acquisite le osservazioni ed i rilievi delle parti presenti alla suddetta riunione;

Tenuto conto della necessita' di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneita' delle tariffe applicate nella provincia di Lodi con quelle applicate nelle province viciniori;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010, sono le seguenti:

Art. 1

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

A) cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: Euro 0,70 il quintale;

concimi e mangimi in sacchi: euro 0,70 il quintale;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: Euro 0,99 il quintale.

B) Ferri e metalli:

macchine: Euro 1,08 il quintale;

rottami di ferro...

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