DECRETO 25 maggio 2009 - Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Catanzaro. (09A06427)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Catanzaro
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Rapp. Lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 25 aprile 2009;
Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2008 pari a 134,5, per un incremento in due anni di 1,046 pari, in percentuale, al 4,66;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per 1'anno 2009.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Catanzaro, 25 maggio 2009
Il direttore provinciale: Trapuzzano
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO
Art. 1.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.
Art. 2.
Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:
a) cereali e derivati - concimi e mangimi:
cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco
€ 0,67;
concimi e mangimi in sacchi € 0,67;
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio € 0,95;
b) ferri e metalli:
macchine € 0,85;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,85;
c) frutta...
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