DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 - Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/2005. (Deliberazione n. 179/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto

e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/2005. (Deliberazione

n. 179/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2005; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000); l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/2002); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/2002); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005).

Considerato che

l'art. 30, della legge n. 273/2002 prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano; l'art. 18, comma 1, della deliberazione n. 166/2005 prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2005-2006, le imprese di trasporto trasmettano all'Autorita' e all'impresa maggiore di trasporto entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i ricavi di riferimento, la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti, le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di bilanciamento del sistema; l'art. 18, comma 2, della deliberazione n. 166/2005 prevede che le proposte per la definizione dei punti di entrata e uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi variabili, sono presentati dall'impresa maggiore; l'art. 18, comma 4, della deliberazione n. 166/2005 prevede che per l'anno termico 2005-2006 il corrispettivo unitario relativo alla rete regionale di gasdotti e' calcolato da ciascuna impresa di trasporto nel rispetto dei propri ricavi di riferimento; l'art. 20 della deliberazione n. 166/2005 prevede che, per l'anno termico 2005-2006, in deroga a quanto disposto dall'art. 9...

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