Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 113/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito

legge n. 273/2002); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Considerato che

l'art. 30, della legge n. 273/2002 prevede che, a decorrere dall'anno terminco 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano; l'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentino, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione; l'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento; la societa' «Edison T&S S.p.a.» (di seguito: «Edison T&S»)

ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorita' n. 8363 del 1° aprile 2004), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005, rettificate successivamente dalle proposte inviate in data 16 giugno 2004 (prot. Autorita' n. 14295 del 17 giugno 2004); la societa' «Retragas S.r.l.» ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorita' n. 8451 del 1° aprile 2004), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005; la societa' «Snam rete gas S.p.a.» (di seguito: «Snam rete gas») in data 31 marzo 2004 (prot. Autorita' n. 8477 del 1° aprile 2004) ha presentato le...

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