DELIBERAZIONE 15 Ottobre 2007 - Determinazione della tariffa di trasporto del gas naturale della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2007, n. 205/2007. (Deliberazione n. 260/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 ottobre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/2004 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2007, n. 205/2007 (di seguito: deliberazione n. 205/07).

Considerato che:

nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto;

il vincolo sui ricavi previsto nella proposta tariffaria presentata dalla societa' Metanodotto Alpino S.r.l. presentava valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/04 determinava, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle localita' di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento;

con deliberazione n. 205/07, l'Autorita', al fine di evitare il prodursi della suddetta conseguenza incongruente e in assenza di un accordo tra l'impresa di trasporto e l'impresa di distribuzione, ha provveduto a riproporzionare i vincoli riconosciuti per l'attivita' di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili e ha provvisoriamente determinato d'ufficio i ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino S.r.l. in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 166/05, sino a comunicazione da parte della societa' di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo...

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