La taratura degli strumenti di rilevazione della velocità

AutoreCamilla Curotti
Pagine673-698

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@1. Premessa

Le considerazioni svolte dall'avv. Rivalta ci inducono ad affrontare un tema di grande interesse per gli utenti della stada: la taratura degli strumenti necessari all'accertamento della velocità. La spinosa ed irrisolta questione è già stata oggetto d'indagine, seppur breve, nelle pagine di questa Rivista con la pubblicazione [2005, 408] della sentenza del Giudice di pace di Rovigo 23 novembre 2004, n. 642. Tale sentenza ha dichiarato nullo un verbale di contestazione per eccesso di velocità poiché la violazione era stata rilevata mediante autovelox (mod. 104/C2) non sottoposto ad idonea taratura.

Nelle pagine che seguono questa Rivista si propone di analizzare la questione producendo documenti tecnici, materiale legislativo e giurisprudenziale.

@2.Cosa significa tarare uno strumento di misura?

Per rispondere al quesito occorre fare riferimento alla norma europea UNI 30012 che definisce la taratura come l'«insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando», noto quest'ultimo in quanto o si tratta di un campione nazionale o di un campione di riferimento, a sua volta tarato rispetto a campioni nazionali. La taratura rappresenta l'unico metodo in grado di assicurare la riferibilità di una misurazione a campioni nazionali legalmente riconosciuti, intendendosi per riferibilità, così come definita dalla norma UNI 30012, la «proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente nazionali [conservati dagli IMP, istituti metrologici primari] o internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti [effettuata dagli IMP o dai centri di taratura SIT]». Di conseguenza, la taratura ci permette di verificare e, quindi, di correggere l'eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l'uso.

Tarare uno strumento significa, dunque, controllarne le misurazioni, utilizzando come riferimento un campione depositato presso centri accreditati e ricavabile da un campione nazionale conservato presso gli Istituti metrologici primari.

Non sembra esservi dubbio che anche gli autovelox, determinando gravi sanzioni amministrative a carico dell'utente della strada, ovvero sanzioni pecuniarie, decurtazione di punti della patente, sospensione o ritiro della stessa, ricadano nell'ambito della metrologia legale e, pertanto, debbano anch'essi essere sottoposti periodicamente, per garantirne la correttezza delle misure, alla taratura. In conclusione si può affermare che tarare gli autovelox significa effettuare un'operazione che garantisce all'utente della strada la certezza della violazione che gli viene contestata.

@3. Che cosa stabilisce l'art. 345, commi 1 e 2, del regolamento al codice della strada?

L'art. 345 reg. c.s. (Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità) al comma 1 statuisce che: «Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente», ed al comma 2: «Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 Km/h. Nella riduzione è compresa la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%». L'articolo predetto non menziona affatto la taratura, permette soltanto di detrarre nella verifica dell'infrazione il 5% della velocità indicata dallo strumento, con un minimo di 5 Km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale, espressione con la quale tecnicamente s'intende la deviazione delle caratteristiche dello strumento permesse al costruttore rispetto al dispositivo omologato. Tuttavia seguendo le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Lodi con sentenza 22 maggio 2000, n. 263 (riportata per esteso, nella Documentazione - Doc. 1) questa tolleranza forfettaria non può sostituire la taratura, «unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste». E ciò tanto più se, come accertato dalla predetta sentenza, i possibili errori di misura derivanti dalla mancanza di taratura possono portare a valori d'incertezza della misura da +/- 14,7 a +/- 15,9%

@4. La sentenza del Tribunale di Lodi 22 maggio 2000, n. 263

Il punto di partenza della nostra indagine è sicuramente rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Lodi 22 maggio 2000, n. 363 (Doc. 1) con la quale è stato dichiarato illegittimo un verbale di contestazione per eccesso di velocità in quanto fondato sul rilievo effettuato da uno strumento autovelox Page 674 (nella specie mod. 104/C-2) non sottoposto a taratura iniziale e periodica. La sentenza in oggetto è la prima, a quanto risulta, che affronti il tema della taratura degli autovelox in modo esaustivo.

Riportiamo, così come si leggono nella motivazione, le conclusioni cui è giunto il tribunale basandosi sulla perizia del consulente tecnico d'ufficio.

- Uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;

- nessuna tolleranza forfetaria (5%, ex art. 345 reg. c.s., n.d.r.) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;

- non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;

- non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal Min. LL.PP. rispetto alla normativa nazionale ed internazionale;

- in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente «omologate», ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;

- tale preventivo controllo risulta ancora più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile

.

Alla sentenza del Tribunale di Lodi si sono aggiunte, in tempi più recenti, altre decisioni di giudici di pace, tutte concordi nel ritenere indispensabile la taratura al fine di provare il corretto funzionamento degli strumenti utilizzati per la rilevazione della velocità.

La sentenza del Giudice di pace di Gonzaga 10 dicembre 2003 (nella Documentazione - Doc. 2), pur non utilizzando esattamente l'espressione «taratura», tuttavia pone l'accento, in fattispecie analoga a quella oggetto della pronuncia del Trib. di Lodi, sulla assenza della verifica dei presupposti attinenti alla perfetta funzionalità dello strumento prima dell'uso da parte dell'agente preposto. Secondo lo stesso Giudice la semplice verifica annuale a cura del produttore del macchinario ed anche il c.d. self-test, quale sistema di autodiagnosi, non sono sistemi sufficienti a garantire il diritto dell'utente della strada ad una verifica assolutamente certa dell'apparecchio per mezzo del quale viene rilevata l'infrazione. La necessità di tarare gli strumenti di misurazione della velocità ed in particolar modo lo stesso strumento cui fa riferimento il Trib. di Lodi, ovvero l'autovelox mod. 104/ C-2, è affermato anche dal Giudice di pace di Porretta Terme 6 dicembre 2004, dal Giudice di pace di Gonzaga 10 gennaio 2005 e dal Giudice di pace di Taranto 27 ottobre 2004 (nella Documentazione, rispettivamente: Doc. 3, Doc. 4, Doc. 5), e ultima, in ordine di tempo, Giudice di pace di Lendinara, 22 aprile 2005, n. 96 (in Ius&Lex on-line, sul sito www.latribuna.it). Nella motivazione della sentenza del Giudice di pace di Taranto, in particolare, si sottolinea come l'autovelox, sia stato, nella fattispecie, solo omologato ma che non sia stato prodotto dal Comune alcun certificato di taratura, la sola operazione che dal punto di vista tecnico consente di accertare se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da una serie di errori anche di tipo sistematico. Qualsiasi strumento di misura, infatti, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, di conseguenza, dei valori misurati, dovute ad usura dei componenti, urti, sbalzi di temperatura ecc. Questo vale soprattutto per strumenti, come l'autovelox, destinati ad operare sulle strade, quindi ad essere continuamente spostati, in qualsiasi condizione climatica. Il manuale d'uso dell'autovelox 104/c-2, ad esempio, prescrive e raccomanda che debbono essere evitati urti, vibrazioni eccessive, cadute, esposizione a temperature superiori a 40 gradi ed inferiori a -10 gradi o a campi magnetici o elettronici. Tutte situazioni queste che possono alterarne il corretto funzionamento.

È lecito, pertanto, pensare che anche se un autovelox sembri funzionare correttamente, non è certo che esegua misurazioni altrettanto corrette. Solamente la taratura periodica, eseguita in appositi centri, può garantire quel risultato.

@5. Chi deve effettuare la taratura?

Per rispondere a questa domanda occorre, innanzitutto richiamare la L. 11 agosto 1991, n. 273 (riportata per esteso nella...

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