Tar Toscana

Notifica per pubblici proclami

Con ordinanza del 12.10.2012, il Presidente della Sezione I del Tar Toscana ha ammesso la Prof. ssa Rita Moretti e altri, ricorrenti nel giudizio n. 952/2012, alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inseriti nella graduatoria generale di merito relativa alla procedura concorsuale per posti di Dirigente scolastico nella Regione Toscana, indetta con Decreto del Direttore generale del M.I.U.R. del 13.07.2011. Pertanto si procede alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti. Con il ricorso si chiede l'annullamento del Decreto dirigenziale dell'Ufficio scolastico per la Toscana n. 38 del 15.05.2012, recante la non ammissione della ricorrente alle prove orali, l'annullamento dei decreti di nomina e modificazione della commissione giudicatrice (D.D. n. 128 del 26.9.2011, n. 27 del 2.4.2012, n. 39 del 15.5.2012, n. 45 del 29.5.2012, n. 85 del 19.7.2012), di tutti i verbali; con i motivi aggiunti si chiede l'annullamento del D.D. n. 105 del 7.8.2012, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito, del D.D. n. 109 del 22.8.2012, recante rettifica della graduatoria, dei singoli provvedimenti di nomina nonche', per quanto occorrer possa, di altri atti (nota 22.8.2012 n. 8754, D.D. 85 del 19.7.2012, nota n. 9147 del 5.9.2012, D.D. n. 110 del 22.8.2012, D.D. n. 126 del 28.8.2012, D.D. n. 100 del 31.7.2012). I motivi di impugnazione sono i seguenti: I. Illegittima composizione della commissione giudicatrice (violazione art. 10, comma 3°, 4°, 5°, 10°, DPR 140/2008, art. 7 Bando, art. 35, 23° comma, let. e Dlgs. 165/2001), per mancata nomina dei membri supplenti, per carenza dei requisiti del Presidente, per la presenza di 2 commissari Dirigenti scolastici, per l'appartenenza di un commissario e di un commissario supplente ad un'associazione sindacale, per la successiva nomina di membri supplenti non inseriti nello specifico elenco dei candidati; II. Mancata predeterminazione dei criteri valutativi (violazione art. 12 DPR 487/1994). III. Illegittima formulazione dei criteri e del metodo valutativo (violazione art. 10, 2° comma, Bando, art. 12 DPR 487/1994, principio di irragionevolezza), fondati su un giudizio atecnico di "condivisione" degli elaborati, sulla lettura individuale degli elaborati, sulla mancata corrispondenza di 21/30, previsto quale soglia di ammissione all'orale, alla sufficienza, su un bonus (+3) arbitrariamente...

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