Tar di Lombardia sez. II, 23 aprile 2014, n. 1007

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giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
Escluderlo, quindi, dal privilegio ex art. 2770 c.c., e/o
non considerare il proprio diritto, “in prededuzione” non
è capibile.
In particolare laddove (e non sono rari i casi) l’istitu-
to bancario abbia concesso una quota di mutuo ben più
elevata rispetto al reale prezzo dell’immobile, il sistema
giudiziario non può consentire esempi di parassitismo dal
quale “i cittadini” del condominio che hanno anticipato “le
spese per la conservazione del fabbricato” (appunto, ove
è sito quello in esecuzione) debbano essere considerati
“chirografari” rispetto ad un “privilegio” che deriva da una
collocazione volontaria “di rischio” in cui era posta la Ban-
ca concedendo denari all’esecutato.
Altrettanto in linea con il ragionamento esplicitato è
l’obiezione che le spese di esercizio del condominio hanno
sempre tenuto conto dell’immobile aggiudicato; sicché
appare davvero contrario al disposto costituzionale il fatto
di omettere dal privilegio chi ha dato modo di poter effet-
tuare l’asta di quel bene conservandone le parti comuni e
anticipando le spese di acqua, luce, gas, etc.
TAR DI LOMBARDIA
SEZ. II, 23 APRILE 2014, N. 1007
PRES. DE ZOTTI – EST. CATTANEO – RIC. SANITARI CESCHINA & C. S.P.A. ED
ALTRA (AVV.TI GHELFI, FORMILAN E ANGIOLINI) C. MINISTERO DELL’INTERNO ED
ALTRE (AVV. DISTR. STATO)
Atti amministrativi y Procedimento amministra-
tivo y Obbligo di provvedere della P.A. y Silenzio y
Illegittimità y Istanza presentata da un privato
che chieda l’intervento dell’autorità comunale per
sgombrare un proprio immobile abusivamente oc-
cupato y Esistenza in capo al privato di un interesse
idoneo a differenziarlo dalla generalità dei ammi-
nistrati y Obbligo della P.A. di chiudere il procedi-
mento con un provvedimento espresso e motivato
y Sussiste.
. È illegittimo il silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza
presentata da un privato con la quale - a fronte della
rappresentazione dell’abusiva occupazione di un immo-
bile di proprietà dello stesso - venga richiesto l’inter-
vento dell’autorità comunale al f‌ine di addivenire allo
sgombero. La proprietà dell’immobile oggetto dell’oc-
cupazione abusiva su cui viene richiesto di provvedere
attribuisce, infatti, al ricorrente una situazione di spe-
cif‌ico e rilevante interesse, differenziata da quella della
generalità dei consociati e tale, pertanto, da radicare
in capo all’amministrazione l’obbligo di concludere il
procedimento - ove occorra previa verif‌ica interna delle
situazioni denunciate – con un provvedimento espresso
e motivato. (l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2) (1)
(1) Nel senso che è ammissibile il ricorso contro il silenzio-rif‌iuto
della p.a. anche nei casi in cui l’obbligo di provvedere non sia nor-
mativamente “tipizzato”, ma sussistano ragioni di giustizia ed equità
che impongano l’adozione di un provvedimento, Cons. Stato, sez. VI,
11 maggio 2007, n. 2318, in Guida al diritto 2007, 31,72 con nota di
FORLENZA e Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975, in Foro
amm. CDS 2004, 12, 3513.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società ricorrenti chiedono che sia accertata l’ille-
gittimità - per violazione dell’art. 2, L. n. 241/1990 - del
silenzio serbato dal Comune di Milano sulle istanze che
hanno inviato tra l’aprile ed il giugno 2013 al Comune, al-
l’a.m.s.a. s.p.a., alla Prefettura ed alla Questura di Milano,
nelle quali veniva rappresentata l’occupazione abusiva
dell’immobile di loro proprietà situato in Piazza Stuparich,
n. 18 e richiesto l’intervento dell’autorità comunale al f‌ine
di addivenire allo sgombero.
Le ricorrenti chiedono, inoltre, che l’amministrazione
sia condannata al risarcimento dei danni subiti per effetto
della mancata o ritardata adozione del provvedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, dedu-
cendo, oltre all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità
del ricorso poiché non sarebbe conf‌igurabile il potere di
ordinanza sollecitato dalle ricorrenti.
Il Comune di Milano ha altresì proposto ricorso inci-
dentale, chiedendo il risarcimento dei danni cagionati alla
città dalla situazione di degrado in cui versa l’immobile
di Piazza Stuparich 18 ed altri tre complessi di proprietà
delle ricorrenti.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’inter-
no, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
e l’inammissibilità del ricorso per assenza di obbligo di
provvedere.
Ad avviso della difesa dell’amministrazione comunale
non sarebbe conf‌igurabile un silenzio suscettibile di ricor-
so ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. sia a motivo della
insussistenza di un interesse generale da tutelare – poi-
ché gli interessi dedotti dalle ricorrenti avrebbero natura
strettamente personale e privatistica – sia a motivo della
mancanza delle condizioni di contingibilità ed urgenza
che costituiscono il presupposto per l’esercizio dei poteri
extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54, D.L.vo n. 267/2000,
invocati dalle ricorrenti.
Parimenti, secondo l’avvocatura erariale, l’istanza del-
l’aprile 2013 sarebbe una mera sollecitazione all’esercizio
dei poteri autoritativi del Sindaco.
Il Collegio non condivide queste affermazioni e ritiene,
al contrario, sussistente un obbligo dell’amministrazione
di pronunciarsi sulle istanze presentate dalle ricorrenti.
Indubbiamente l’iniziativa delle ricorrenti non trova
tutela in una norma: non sussiste cioè una disposizione
di legge che riconosca al privato la facoltà di presentare
un’istanza volta ad ottenere l’adozione di provvedimenti
necessari ad affrontare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, così ricono-
scendogli la titolarità di una situazione qualif‌icata e dif-
ferenziata.
Tuttavia, la giurisprudenza è ormai costantemente
orientata nel ritenere che esiste l’obbligo di provvedere,
oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche in fattispecie
ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità im-
pongono l’adozione di un provvedimento. Si tende, in tal

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