Tar Lombardia sez. Brescia, 2 dicembre 2014, n. 1308

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giur
3/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
11, pag. 733 ed in Diritto & Giustizia on line sul sito del 26
settembre 2008; Cass. civ., sez. II, 17 marzo 1993, n. 3159,
in Giust. civ. Mass. 1993, 513; Cass. civ., sez. II, 30 dicem-
bre 1992, n. 13740, in Vita not. 1993, 197 ed in Giust. civ.
Mass. 1992, fasc. 12).
Dunque, ove sopravvenga la sostituzione della delibera
invalida ex art. 2377 comma 4 c.c., l’annullamento non può
avere luogo e interviene la “cessazione della materia del
contendere”, restando sottratto al giudice adito per l’ im-
pugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente
la legittimità dell’atto di rinnovo, il quale potrà semmai
essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga
che anch’esso non sia conforme alla legge o all’atto co-
stitutivo (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sent. 19 giu-
gno 2008, n. 4459/08, in Immobili & Proprietà 2008, n. II,
pag. 733 ed in Diritto & Giustizia on line sul sito www.
dirittoegiustizia.it - arretrato del 26 settembre 2008 - ed in
Giuraemilia·- UTET Giuridica sul sito www.giuraemilia.it
aggiornamento del n. 42/2008 del 19 dicembre 2008; Tribu-
nale Monza, 5 marzo 2001, in Giur. comm. 2002, II,528).
Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, tenuto
conto che, come si è detto, l’amministratore del Condo-
minio convenuto ha convocato altra assemblea in data 26
ottobre 2013, la quale ha deliberato, all’unanimità, l’an-
nullamento della precedente delibera del 18 luglio 2013.
2.4. Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione
proposta dal Condominio convenuto, dev’essere dichiarata
la cessazione della materia del contendere relativamente
all’ impugnazione della deliberazione assembleare impu-
gnata.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Peraltro, anche nel caso di declaratoria di ces-
sazione della materia del contendere le spese giudiziarie
devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio
della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Tribunale
Torino, sez. III civile, sent. 17 maggio 2011 n. 3552, in Il
Foro Padano, ott./dic. 2012, parte prima, pag. 607 ed in
Immobili & Proprietà n. 3/2012, pag. 195; Cass. civ., sez.
111, 8 giugno 2005, n. 11962, in Giust. civ. Mass. 2005, f.
6; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775, in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civ. sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734,
in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, sent. 9
marzo 2006, in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito
www.giurisprudenza.piemonte.it ed in Giuraemilia -
UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
Con specif‌ico riferimento alla materia delle impugna-
zioni delle delibere assembleari condominiali, la giuri-
sprudenza ha affermato che:
- “la declaratoria di cessazione della materia del
contendere non fa venir meno l’interesse delle parti alla
pronuncia sulle spese processuali per cui il giudicante,
valutata la fondatezza della domanda, deve provvedere
alla loro liquidazione che può essere effettuata in base al
principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Tribunale Torino, sez. III civile, sent. 17 maggio 2011, n.
3552, in Il Foro Padano ott./dic. 2012, parte prima, pag.
607);
- “al giudice che dichiara cessata la materia del con-
tendere, in conseguenza dell’avvenuta sostituzione della
delibera, spetta il regolamento delle spese processuali,
con la conseguenza che la relativa pronuncia deve es-
sere fondata sulla valutazione delle probabilità normali
di accoglimento della domanda secondo il principio della
soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Tribunale Ariano
Irpino, 14 marzo 2000, in Giur. merito 2002, 84);
3.2. Nel caso di specie deve ravviarsi la soccombenza
virtuale del Condominio convenuto, tenuto conto che,
come si è detto ampiamente in precedenza, la delibera as-
sembleare impugnata era annullabile.
Pertanto, il Condominio convenuto dev’essere dichia-
rato tenuto e condannato a rimborsare agli attori signori
S.L., S.D. e S.C. le spese processuali, così come liquidate
in dispositivo, in conformità dell’art. 9 D.L. n. 1/2012,
convertito, con modif‌icazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del
Regolamento adottato con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140
(pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22 agosto 2012).
Precisamente, tenuto conto del valore e della natura e
semplicità della controversia, nonché dell’esiguo numero
e limitata complessità delle questioni trattate, i compensi
vengono liquidati sulla base della Tabella A) allegata al
predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liqui-
dazione previsti nello scaglione di valore indeterminabile,
e, dunque, nello scaglione “di riferimento valore della
causa tra Euro 25.001,00 ed Euro 50.000,00” e comprensivi
anche del procedimento cautelare di sospensione:
Euro 600,00 per la fase di studio;
Euro 300,00 per la fase introduttiva;
Euro 750,00 per la fase decisoria;
per un totale di Euro 1.650,00. (Omissis)
tAr lombArdiA
sez. bresCiA, 2 diCembre 2014, n. 1308
pres. de zotti – est. gAmbAto spisAni – riC. borgo immobiliAre s.r.l.
(Avv. gArò) C. Comune di mAntovA (Avv. sAlA)
Parti comuni dell’edif‌icio y Canna fumaria a ser-
vizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata
condominiale y In corrispondenza della proprietà di
altri condomini y Assenso degli stessi y Necessità y
Esclusione y Condizioni y Mancanza di pregiudizio
all’armonia e decoro della facciata y Fattispecie.
. L’installazione di una canna fumaria che interessi la
facciata condominiale in corrispondenza della proprie-
tà di altri condomini non richiede l’assenso di costoro,
purché non siano pregiudicati l’armonia e il decoro
della facciata in questione. (Fattispecie in cui il Tar ha
ritenuto illegittimo e, quindi, annullato il provvedimen-
to comunale di diniego che motivava solo con riguardo
alla mancanza della “piena titolarità ad intervenire”
derivante dal diniego espresso dagli altri condomini,
senza tuttavia apprezzare l’impatto dell’opera sulla
facciata interessata ). (c.c., art. 1102) (1)

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