Tar Della Liguria Sez. II, 11 Gennaio 2016, N. 17

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
MERITO
tale da far presagire che si sarebbe attribuita l’uso di un
parte comune in via esclusiva ad un singolo condomino. Si
ritiene quindi che l’argomento deliberato non sia di per-
tinenza della deliberazione dell’assemblea al tema posto
all’ordine del giorno.
Ne sarebbe conseguita quindi la dichiarazione di inva-
lidità della delibera de quo per tale motivazione di impu-
gnazione che avrebbe assorbito ogni ulteriore decisione in
merito agli altri motivi di impugnazione.
Né può ritenersi accoglibile l’eccezione pregiudiziale
svolta dal convenuto in merito alla carenza di interesse ad
agire dell’attrice sul presupposto che la delibera non era
stata posta in esecuzione, dal momento che l’interesse ad
impugnare una delibera condominiale nasce dal pregiudi-
zio che il partecipante al condominio può ricevere da una
delibera che è valida ed eff‌icace - e quindi eseguibile - se
non emendata.
Ne consegue che il Condominio di Via X in Milano deve
rifondere all’odierna attrice, nella misura indicata in di-
spositivo, le spese della presente lite. Sentenza esecutiva
per legge. (Omissis)
TAR DELLA LIGURIA
SEZ. II, 11 GENNAIO 2016, N. 17
PRES. PUPILELLA – EST. VITALI – RIC. PONTIGGIA ED ALTRI C. COMUNE DI LA SPEZIA
Strade y Passi carrabili y Accesso a box condomi-
niali ubicati sul fondo di strada senza uscita di pro-
prietà pubblica y Autorizzazione comunale y Instal-
lazione di sbarra automatica y Illegittimità y Tutela
dell’interesse privato all’utilizzo dell’accesso car-
raio y Posa di dissuasori.
. Il rilascio di un’autorizzazione di passo carrabile in
prossimità di box condominiali ubicati sul fondo di una
strada cieca di proprietà comunale non implica anche
l’autorizzazione all’installazione di una sbarra automa-
tica per regolare l’accesso, tanto più ove quest’ultima
precluda di fatto l’utilizzo pubblico (per inversione di
marcia) del tratto di via abusivamente intercluso. L’in-
teresse privato all’effettivo utilizzo dell’accesso carraio
può essere, infatti, adeguatamente tutelato altrimenti,
per esempio mediante la posa di dissuasori negli spazi
impropriamente utilizzati per la sosta dei veicoli, pre-
via richiesta di occupazione del suolo pubblico. (nuovo
c.s., art. 22; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 46) (1)
(1) Sentenza che affronta una peculiare fattispecie in merito alla
quale non si rinvengono precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notif‌icato in data 7 maggio 2015 la signo-
ra Pontiggia Maria Raffaella ed altri sette litisconsorti,
proprietari di alcuni box ubicati sul fondo di una strada
cieca di proprietà comunale, espongono di aver ottenuto
autorizzazione 12 febbraio 2014, n. 3982 per passo carrabi-
le, e di aver posizionato sul varco dello stesso una sbarra
automatica per regolare l’accesso carraio.
Impugnano il provvedimento dirigenziale del comune
della Spezia 17 marzo 2015, n. 25030, di revoca/annulla-
mento dell’autorizzazione per passo carrabile, e di ingiun-
zione della rimozione immediata della sbarra.
Il provvedimento comunale, assunto in esito ad alcune
segnalazioni dei vicini, è motivato con la circostanza che
il varco del passo carraio sarebbe posizionato in modo da
incorporare una porzione della pubblica via Toti.
A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di
ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione di legge, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Il comune non avrebbe fatto alcuna istruttoria preli-
minare circa la vocazione pubblica dell’area interclusa
dalla sbarra, area che sarebbe utilizzata esclusivamente
dai proprietari dei box.
2. Violazione di legge, art. 21-nonies L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii..
Il provvedimento di ritiro non conterrebbe la necessa-
ria individuazione di un interesse pubblico prevalente su
quello privato dei proprietari dei box, destinatari dell’atto
ampliativo ritirato.
3. Eccesso di potere, travisamento ed erronea valuta-
zione dei fatti, contraddittorietà del provvedimento.
Senza l’apposizione della sbarra, l’autorizzazione per
passo carrabile si rivelerebbe inutile, stante l’abitudine
di alcuni residenti di parcheggiare in modo da intralciare
l’accesso ai box.
Si è costituito in giudizio il comune della Spezia, con-
trodeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di repli-
ca, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso è
stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è in parte fondato, con riferimento all’annul-
lamento dell’autorizzazione 12 febbraio 2014, n. 3982 per
passo carrabile.
Occorre premettere come, alla luce delle emergenze
documentali in atti (cfr. la documentazione di progetto
dei box - doc. 10 delle produzioni 1 giugno 2015 di parte
comunale, nonché il doc. 15 delle produzioni 4 novembre
2015), non possa seriamente contestarsi la natura pubbli-
ca della porzione di via Toti antistante i box, cui si accede
per il tramite del passo carraio.
Stando così le cose, pare al collegio che la revoca
dell’autorizzazione per passo carrabile sia illegittima:
la proprietà pubblica del sedime del varco non fa infatti
venire meno il presupposto dell’autorizzazione, che è co-
stituito, ex art. 22 del codice della strada, proprio dalla
necessità di accedere - tramite esso - ai fabbricati laterali
(nel caso di specie, i box).
Infondato è invece il ricorso avverso l’ingiunzione di
rimozione della sbarra.
Premesso che il provvedimento di autorizzazione re-
vocato (doc. 5 delle produzioni 13 maggio 2015 di parte
ricorrente) non reca alcuna menzione della sbarra, che
dunque è stata abusivamente installata, è evidente come
la stessa precluda di fatto l’utilizzo pubblico del tratto di
via abusivamente intercluso, per esempio per effettuare
inversione di marcia (specialmente ai mezzi di soccorso).

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