Tabelle millesimali, iura novit curia?

AutoreRenato Del Chicca
Pagine441-442
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giur
Arch. loc. e cond. 4/2014
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt.
1325 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene parte ricorrente che il verbale dell’assemblea
del 4 dicembre 1999 non riporta, ma si limita a richiamare,
le tabelle predisposte dall’ing. C.C. secondo quanto dettato
dall’assemblea del condominio in data 2 gennaio 1999. Ne
deriva che l’oggetto, requisito essenziale ai sensi dell’art.
1325 c.c., è indeterminato e incerto, con la conseguente
invalidità della delibera.
Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi
dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fatti-
specie: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema che il verbale del 4
dicembre 1999 è invalido perchè, non riportando le nuove ta-
belle, l’oggetto non è stato determinato nè è determinabile”.
1.1. - Il motivo è infondato.
È pacif‌ico sia in dottrina che nella giurisprudenza di
questa Corte che il requisito di determinazione dell’oggetto
di cui all’art. 1346 c.c., applicabile anche agli atti unilatera-
li in base all’art. 1324 c.c., può essere soddisfatto anche per
relationem, cioè attraverso una relatio di tipo sostanziale
ad altri atti delle stesse parti o di terzi, purchè il rinvio
riguardi elementi prestabiliti ed aventi una preordinata
rilevanza obiettiva (cfr. ex pluribus Cass. n. 534/79).
Tale è, ad evidenza, il caso di specie, in cui il verbale del-
l’assemblea condominiale del 4 dicembre 1999, in cui furono
approvate le nuove tabelle millesimali, richiama, senza per
questo trascriverle, le nuove tabelle già predisposte in base
a quanto precedentemente stabilito dalla stessa assem-
blea il 2 gennaio 1999. Non occorreva, pertanto, riprodurre
pedissequamente dette tabelle nel verbale del 4 dicembre
1999 per integrare il requisito di cui all’art. 1346 c.c..
2. - Col secondo motivo è dedotta la violazione degli
artt. 1136, 1138, 1350, 1362 e 1372 c.c. e art. 69 disp. att.
c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il Tribunale, si sostiene, ha richiamato il principio per
cui le tabelle millesimali non possono essere modif‌icate se
non per iscritto e con il consenso di tutti i condomini, ma
in realtà non ne ha fatto applicazione, perchè i condomini
assenti erano sei, mentre quelli che f‌irmarono per accetta-
zione la delibera del 4 dicembre 1999 furono solo cinque.
Segue il quesito: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema che le
cosiddette nuove tabelle non sono state validamente ap-
provate col consenso unanime, ed espresso in forma scritta
ad substantiam, da tutti i partecipanti alla comunione”.
3. - Il terzo motivo ripropone la medesima doglianza del
secondo mezzo, sotto il prof‌ilo del vizio di omessa o insuff‌i-
ciente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
La sentenza impugnata, deduce la ricorrente, non solo
non chiarisce donde abbia percepito il consenso unanime
di tutti i condomini alla variazione delle tabelle millesima-
li, ma afferma apoditticamente essere intervenuto il con-
senso scritto di tutti i condomini, senza verif‌icare se il ver-
bale del 4 dicembre 1999 sia stato sottoscritto da tutti gli
intervenuti e se i sei condomini assenti abbiano espresso
personalmente il proprio consenso circa la comunicazione
del verbale del 3 gennaio 2000.
Propone la seguente sintesi della censura: “dica l’Ecc.
ma Corte Suprema che le tabelle allegate al regolamento
condominiale contrattuale formato con atto pubblico e tra-
scritto non sono state validamente modif‌icate dalle nuove
tabelle, in quanto non è stato espresso in forma scritta ad
substantiam il consenso unanime di tutti i partecipanti al
condominio”.
4. - Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiun-
tamente per il loro complementare riferirsi a distinti pro-
f‌ili della medesima questione, sono infondati.
Occorre considerare, infatti, il sopravvenuto nuovo
indirizzo di questa Corte in materia, dovuto all’arresto
n. 18477/10 delle sez. un., in base al quale l’atto di ap-
provazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di
revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la con-
seguenza che non deve essere approvato con il consenso
unanime dei condomini, essendo a tal f‌ine suff‌iciente la
maggioranza qualif‌icata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2.
Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali
non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo
del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa,
ma solo come parametro di quantif‌icazione dell’obbligo,
determinato in base ad un valutazione tecnica.
4.1. - Ciò posto, ogni questione sull’adesione successiva
di tutti e sei ovvero solo di cinque dei condomini assenti
perde totalmente di rilievo, essendo suff‌iciente il raggiun-
gimento - non controverso in causa - della sola prescritta
maggioranza qualif‌icata per l’adozione delle nuove tabel-
le.
5. - In conclusione il ricorso va respinto.
6. - Nulla per le spese, non essendosi validamente
perfezionata la difesa del condominio a mezzo del con-
troricorso. (Omissis)
TABELLE MILLESIMALI,
IURA NOVIT CURIA?
di Renato Del Chicca
La sentenza in esame tratta ancora una volta il pro-
blema delle tabelle millesimali nel condominio.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d’appello
di una sentenza del Giudice di pace, aveva richiamato il
principio secondo cui le tabelle millesimali non possono es-
sere modif‌icate se non per iscritto e con il consenso di tutti i
condomini e la parte ricorrente ha censurato tale decisione
ponendo alla Corte il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte
Suprema che le tabelle allegate al regolamento condominia-
le contrattuale formato con atto pubblico e trascritto non
sono state validamente modif‌icate dalle nuove tabelle, in
quanto non è stato espresso in forma scritta ad substantiam
il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio”.

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