Tabelle millesimali
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Arch. loc. e cond. 6/2013
Tabelle millesimali
SOMMARIO
a. Apposita convenzione. b. Approvazione. c. Controversie. d.
Derogabilità. e. Domanda giudiziale. f. Efficacia. g. Forma-
zione. h. Revisione e modifica. i. Valore proporzionale degli
immobili.
a. Apposita convenzione
■ La previsione dell’art. 68 disp. att. cod. civ., secondo cui la
tabella millesimale deve essere allegata al regolamento di con-
dominio, non esclude che i condomini, nell’esercizio della loro
autonomia contrattuale, possano stipulare una convenzione
limitata alla determinazione delle tabelle millesimali (cioè di
tutte o di alcune o di una sola di esse). * Cass. civ., sez. II, 7
novembre 1981, n. 5905, Soc. Garuzzo c. Cond. Cometa
b. Approvazione
■ In tema di condominio degli edifici, ai fini dell’approvazione
delle tabelle millesimali (al pari della revisione delle stesse) non
è necessario il consenso unanime dei condòmini, essendo suf-
ficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo
comma, c.c.. * Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2013, n. 11387, Cond.
via Sammartini c. Diaferia in questa Rivista 2013, 469
■ In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle
millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha
natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere
approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a
tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136,
secondo comma, c.c.. * Cass. civ., sez. un., 9 agosto 2010, n.
18477 , Marchio c. Imbellone ed altro [RV614401]
■ Per quanto l’art. 1123 c.c. prescriva che le spese condominiali
debbano ripartirsi in proporzione della proprietà di ciascun
condomino, finché esistono tabelle millesimali, adottate come
criterio concreto della ripartizione delle spese, la violazione del-
l’art. 1123 cit. deve farsi valere impugnando le tabelle e chieden-
done la modifica giudiziale, non impugnando il piano di riparto
redatto e approvato conformemente ad esse. * Cass. civ., sez. II,
18 agosto 2005, n. 16982, Cal ed altri c. Condominio via Meucci,
6, 16 e 26 in Barletta, in questa Rivista 2006, 149.
■ L’approvazione delle tabelle millesimali, allegate al rego-
lamento di condominio, quale atto di mera natura valutativa
del patrimonio ai limitati effetti della distribuzione del carico
delle spese condominiali, nonché della misura del diritto di
partecipazione alla formazione della volontà assembleare del
condominio, non è idoneo a modificare gli effetti giuridici tra-
slativi derivanti dal contratto di acquisto. * Cass. civ., sez. II, 9
luglio 1994, n. 6501, Condominio Via Sette Chiese 290 - Roma c.
Nuova Lidia Srl
■ In tema di condominio di edifici, il consenso in ordine alla
formazione di tabelle millesimali oppure alla loro modifica,
non richiedendo la forma scritta ab substantiam, può ben ma-
nifestarsi per facta concludentia, come la concreta applicazione
delle stesse tabelle per più anni. * Cass. civ., sez. II, 19 ottobre
1988, n. 5686, F.lli Mauro c. Cond. Dell’Edif
■ La deliberazione assembleare adottata a maggioranza, che
approvi le tabelle millesimali o il regolamento non contrattuale
relativi alla ripartizione delle spese, è inefficace nei confronti
del condomino assente o dissenziente per nullità radicale dedu-
cibile senza limitazione di tempo e non meramente annullabile
su impugnazione da proporsi entro trenta giorni, a norma del-
l’art. 1137 c.c., atteso che le attribuzioni dell’assemblea, ai sensi
dell’art. 1135 c.c., sono circoscritte all’amministrazione dei beni
comuni nel rispetto dei criteri fissati dalla legge o dalla volontà
unanime dei condomini. * Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1996, n.
7359, Cond. Via Genovesi n. 17 Milano c. Oggioni. [RV499104]
■ In tema di condominio di edifici la mancata approvazione del-
la tabella millesimale non può costituire fonte di responsabilità
a carico del condominio neppure sotto il profilo della omessa
ripartizione interna delle spese condominiali tra i condomini e
gli inquilini, in base all’art. 9 legge n. 392 del 1978. * Cass. civ.,
sez. II, 19 ottobre 1988, n. 5686, F.lli Mauro c. Cond. Edificio
■ In tema di delibere condominiali, poiché, per la formazione
delle tabelle millesimali, è necessario il consenso di tutti i con-
domini, gli assenti ed i dissenzienti possono far valere la nullità
relativa dell’atto, ai sensi dell’art. 1421 c.c., costituita dalla loro
mancata adesione. * Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 1999, n. 14037,
Cond. Via Giardinetti 188 Roma c. Marinucci
■ Qualora la formazione delle tabelle millesimali venga adotta-
ta dall’assemblea condominiale a maggioranza, la relativa deli-
berazione assembleare che per essere valida deve raggiungere
la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio
(art. 68, comma secondo, disp. att. cod. civ., in relazione all’art.
1138, comma terzo, e all’art. 1136, comma secondo cod. civ.),
non impegna gli assenti e i dissenzienti, richiedendosi per la for-
mazione delle tabelle millesimali il consenso di tutti i condomi-
ni; gli assenti e i dissenzienti, di conseguenza possono fare vale-
re non solo la nullità assoluta della deliberazione denunziando
l’eventuale mancanza sulla deliberazione approvata del numero
dei voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o la
mancanza della metà del valore dell’edificio, ma anche la nullità
relativa costituita dalla loro mancata adesione. * Cass. civ., sez.
II, 9 febbraio 1985, n. 1057, Cassano c. Cond. V. Melo
■ L’approvazione delle tabelle millesimali, allegate al regola-
mento di condominio, quale atto di mera natura valutativa del
patrimonio ai limitati effetti della distribuzione del carico delle
spese condominiali, nonché della misura del diritto di parteci-
pazione alla formazione della volontà assembleare del condo-
minio, non è idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi
derivanti dal contratto di acquisto. * Cass. civ., sez. II, 25 luglio
1978, n. 3719
■ La problematica concernente la determinazione delle tabelle
millesimali, incidendo direttamente sulla sfera esclusiva del
diritto di proprietà pro-quota dei singoli condomini, esorbita
dalle attribuzioni dell’amministratore sancite dall’art. 1130 c.c.
Pertanto in subiecta materia, salvo il caso di uno specifico man-
Rassegna
di giurisprudenza
Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2013 del
Codice del condominio
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufciali del C.E.D.
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